Applicabilità dell’art. 2500-sexies c.c. alle fusioni e scissioni a favore di società di persone
Triveneto · L.A.24 · 9-2006
Fusione e scissione - Fusione di società di persone
Massima
Si ritiene che il dettato dell’art. 2500 sexies, comma 1, c.c., nella parte in cui richiede il consenso dei soci che assumono responsabilità illimitata con la trasformazione, debba essere esteso anche alle operazioni di fusione o di scissione che determinano un mutamento del tipo societario (totale nella fusione e nella scissione estintiva, parziale nella scissione non estintiva) da società di capitali in società di persone. Infatti l’assunzione della qualifica di socio illimitatamente responsabile nella società di persone risultante o beneficiaria della fusione/scissione determina la necessità di raccogliere il consenso del socio medesimo ai sensi dell’art. 2500 sexies, comma 1, c.c., applicabile anche alle fusioni/scissioni che determinano un mutamento del tipo societario.