Art. 2344, comma 1, c.c. e conflitto di interessi

Triveneto · H.I.10 · 9-2004

Conferimenti - Socio moroso

Massima

La disposizione del comma 1 dell’art. 2344 c.c., nella parte in cui autorizza gli amministratori a vendere le azioni del socio moroso per un corrispettivo non inferiore ai conferimenti ancora dovuti, autorizza anche i medesimi amministratori a contrarre con se stessi qualora intendano acquistare dette quote nella qualità di soci o rappresentanti di enti soci. Non si applica in ogni caso l’art. 2391 c.c.

Norme collegate

Art. 2344Art. 1394Art. 1395Art. 2391Art. 2466

Massime collegate (6)