Art. 2358 c.c. e fusione con indebitamento

Triveneto · L.B.3 · 9-2006

Azioni e quote - Azioni proprie

Massima

Le disposizioni di cui all’art. 2358 c.c. sono volte esclusivamente a tutelare l’integrità del capitale sociale evitando i rischi di un suo annacquamento.

Appare infatti potenzialmente dannoso che il capitale di una società sia diviso in azioni sottoscritte e liberate con provvista garantita o finanziata con il patrimonio che le azioni medesime rappresentano.

Le disposizioni in commento perseguono gli stessi fini dei divieti di acquisto o sottoscrizione di azioni proprie, di azioni o quote di società controllante e di sottoscrizione reciproca di azioni, posti dagli artt. 2357 e seguenti c.c.

È quindi possibile, rispettando il precetto di detta norma, eseguire l’incorporazione di una società acquistata dall’incorporante con indebitamento (anche nel caso in cui l’incorporante non detenga interamente l’incorporata e/o la fusione avvenga con aumento di capitale), poiché in tale ipotesi le azioni o quote dell’incorporata acquistate con indebitamento saranno annullate.

Norme collegate

Art. 2358Art. 2501-bis

Massime collegate (1)