Art. 2466, comma 2, c.c. e conflitto di interessi
Triveneto · I.I.8 · 9-2004
Azioni e quote - Diritti particolari del socio
Massima
La disposizione del comma 2 dell’art. 2466 c.c., nella parte in cui autorizza gli amministratori a vendere le quote del socio moroso per il valore risultante dall’ultimo bilancio, autorizza anche i medesimi amministratori a contrarre con se stessi qualora intendano acquistare dette quote nella qualità di soci o rappresentanti di enti soci. Non si applica in ogni caso l’art. 2475 ter c.c.
Norme collegate
Art. 2466Art. 2475-ter