Art. 2487 bis, comma 2, c.c.

Triveneto · J.A.1 · 9-2004

Scioglimento e liquidazione della società - Società di capitali

Massima

In caso di società in liquidazione l’indicazione “società in liquidazione” prescritta dall’art. 2487 bis c.c. non deve rientrare nella denominazione, posto che la norma in oggetto impone che detta indicazione debba essere semplicemente aggiunta alla denominazione sociale, e pertanto non deve essere modificato lo statuto al riguardo.

Norme collegate

Art. 2250Art. 2487-bis