Art. 2522, comma 3, c.c.
Triveneto · M.A.1 · 9-2004
Atto costitutivo - Soci
Massima
La disposizione del comma 3 dell’art. 2522 c.c. deve essere interpretata nel senso che una cooperativa che al momento della sua costituzione aveva un numero di soci pari o superiore a nove non si scioglie se successivamente il numero di soci diventi inferiore a detta entità qualora abbia adottato, prima della riduzione, le norme della s.r.l. ed abbia quali soci solo persone fisiche.
Norme collegate
Art. 2522