Aspetti del regime delle valutazioni alternative negli “acquisti pericolosi” e nelle trasformazioni, a seguito della modificazione degli artt. 2343-bis cod. civ. e 2500-ter cod. civ. introdotta dal d.l. 24 giugno 2014, n. 91

Roma · 12 · 7-2014

Conferimenti - Acquisti pericolosi

Massima

Il d.l. 24 giugno 2014, n. 91, estende agli acquisti “pericolosi” ex art. 2343-bis cod. civ. e alle trasformazioni di società di persone in società di capitali ex art. 2500-ter cod. civ. la possibilità di utilizzare i sistemi alternativi di valutazione di cui all’art. 2343-ter cod. civ.

Anche a questi fini, la «valutazione precedente di non oltre sei mesi il conferimento» di cui all’art. 2343-ter, comma 2, lett. b), cod. civ., può consistere in una perizia finalizzata espressamente alla operazione in questione, purché rispondente ai requisiti richiesti dalla norma sopra citata.

Nel caso di trasformazione, i sei mesi previsti dalla norma si computano dalla data della relativa deliberazione e la verifica prevista dall’art. 2343-quater, comma 1, cod. civ. è eseguita dagli amministratori nel termine di trenta giorni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese della medesima deliberazione.

Norme collegate

Art. 2343-bisArt. 2343-terArt. 2343-quaterArt. 2500-terArt. 2465Art. 2501-sexies

Massime collegate (13)