Assemblee speciali in presenza di quote di categoria
Triveneto · I.N.11 · 9-2018
Assemblea e decisioni dei soci - Assemblee speciali
Massima
Stante la mancanza di una disciplina legale espressa sul punto è opportuno che lo statuto di s.r.l.-PMI disciplini il procedimento decisionale che consente di adottare le delibere che pregiudicano i diritti dei titolari di una determinata categoria di quote di partecipazione.
Sotto questo profilo si reputa legittima la clausola statutaria che dispone che tali decisioni, per essere valide, debbano essere approvate, oltre che dall’assemblea generale dei soci, anche da una determinata maggioranza dei titolari delle quote della categoria pregiudicata, mediante adozione di una loro specifica deliberazione collegiale ai sensi dell’art. 2479-bis c.c., con riconoscimento del diritto di recesso per i soci dissenzienti pregiudicati da tali decisioni.
Si reputa altresì legittima la clausola dello statuto che richiede il consenso unanime dei titolari delle quote di una determinata categoria per adottare decisioni che pregiudichino i loro diritti.
Motivazione
Nelle società azionarie la norma che consente di creare categorie di azioni è accompagnata da quella (art. 2376 c.c.) che prevede che le deliberazioni dell’assemblea che pregiudicano i diritti di una categoria di azioni devono essere approvate anche dall’assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata.
Tale disposizione non è riprodotta né richiamata in materia di s.r.l.-PMI; non è dunque chiaro se anche in tali società sia possibile modificare i diritti di una categoria di quote con il consenso della maggioranza dei loro titolari o se, al contrario, sia necessario il consenso unanime dei medesimi secondo la regola dettata dall’art. 2468, comma 4, c.c. per la modifica dei diritti particolari.
Si tratta di una questione di notevole rilevanza, poiché l’eventuale modificabilità a maggioranza dei diritti attribuiti dalle quote di categoria rende incerta la stabilità delle posizioni dei soci che le hanno sottoscritte in minoranza, specialmente nel caso in cui i soci ordinari siano anche la maggioranza dei sottoscrittori delle quote di categoria.
A favore della tesi della modificabilità a maggioranza vi è un argomento di ordine sistematico: poiché nessuna norma disciplina il procedimento che consente di modificare i diritti attribuiti dalle categorie di quote occorre far riferimento all’unico procedimento analogo esistente nell’ordinamento, quello previsto per le società azionarie dall’art. 2376 c.c., che stabilisce appunto la modificabilità di tali diritti con il consenso della maggioranza delle azioni di categoria riunite in assemblea speciale.
L’applicazione analogica delle norme dettate per la s.p.a. alla s.r.l. non è però così semplice, poiché l’art. 2376 c.c. dispone che l’assemblea speciale delle azioni di categoria deve deliberare secondo le regole delle assemblee straordinarie, assemblee che, come è noto, non sono previste nelle s.r.l., né dal punto di vista della forma né dal punto di vista dei quorum deliberativi.
L’applicazione delle norme dettate per la s.p.a. alla s.r.l. sarebbe dunque limitata al solo principio della modificabilità a maggioranza e non anche al procedimento.
La seconda tesi, quella della modificabilità con il consenso di tutti i sottoscrittori delle quote di categoria oggetto di modifica, si fonda sulla considerazione che nel modello s.r.l è espressamente previsto che i diritti diversi attribuiti dall’atto costitutivo a singoli soci siano modificabili solo all’unanimità, salvo diversa previsione statutaria (art. 2468, comma 4, c.c.). Tale regola non può che enunciare un principio caratterizzante le s.r.l. che, conseguentemente, deve trovare applicazione anche con riferimento ai diritti diversi attribuiti dalle categorie di quote.
Anche perché i diritti attribuibili dalle categorie di quote sono esattamente gli stessi che sono attribuibili dall’atto costituivo a singoli soci ex art. 2468, comma 3, c.c.
Allo stato è assai arduo raggiungere certezze su quale sarà la tesi che si affermerà nella pratica.
Ciò che invece appare certo (in quanto conforme ai principi derivanti dal disposto del comma 4 dell’art. 2468 c.c.) è che, indipendentemente da quale sia la regola legale di “default” applicabile alla fattispecie, lo statuto può liberamente disciplinare la vicenda prevedendo che i diritti attribuiti dalle categorie di quote siano modificabili tanto con il consenso della maggioranza dei loro titolari quanto con il loro consenso unanime.
Nel primo caso, non esistendo l’assemblea straordinaria nella s.r.l., si dovrà anche precisare se il consenso della maggioranza dei titolari di quote di categoria dovrà avvenire in forma collegiale (ai sensi dell’art. 2479-bis c.c.) o meno. Si dovrà anche riconoscere ai soci dissenzienti il diritto di recesso in applicazione analogica del combinato disposto degli artt. 2468, comma 4, e 2473, comma 1, c.c.