Assenza di limiti quantitativi inderogabili alla riduzione del capitale in occasione della liquidazione del socio recedente
Triveneto · H.H.14 · 9-2016
Recesso - Recesso in s.p.a.
Massima
La disposizione contenuta nell’art. 2437 quater, comma 6, c.c., la quale prevede che in assenza di utili e riserve disponibili idonei a liquidare i soci recedenti deve essere convocata l’assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale, ovvero lo scioglimento della società, è volta ad imporre agli amministratori un comportamento minimo obbligatorio al verificarsi di determinati presupposti, non anche a limitare gli ordinari poteri decisori dei soci.
A quanto sopra consegue che gli amministratori, qualora siano obbligati a convocare l’assemblea per effetto di detta disposizione, hanno senz’altro il potere di integrare l’ordine del giorno “legale” proponendo ai soci di adottare una riduzione reale del capitale sociale in misura eccedente il valore delle azioni che non sia coperto da riserve disponibili o utili, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2445 c.c.
Nell’ipotesi in cui gli amministratori convochino l’assemblea facendo riferimento nell’ordine del giorno ai soli provvedimenti ex art. 2437-quater, comma 6, c.c., senz’altro aggiungere, detta assemblea non potrà discutere e deliberare riduzioni reali del capitale sociale in misura eccedente l’importo strettamente necessario per liquidare le azioni dei soci recedenti non coperto da riserve disponibili o utili.
Lo stesso limite deve ritenersi vigente nell’ipotesi in cui la decisione di riduzione del capitale sia rimessa agli amministratori ex art. 2365, comma 2, c.c.
Motivazione
L’art. 2437 quater, comma 6, c.c. dispone che qualora la società non abbia utili o riserve disponibili in misura sufficiente per liquidare il socio receduto, “deve essere convocata l’assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale, ovvero lo scioglimento della società".
La disposizione non chiarisce in che misura deve essere ridotto il capitale sociale, ma, essendo tale riduzione strumentale alla liquidazione del socio, appare evidente che la stessa deve coincidere con la somma necessaria per completare tale liquidazione una volta esaurite tutte le altre voci del patrimonio netto.
In pratica, dunque, l’entità della riduzione, può essere la più varia: inferiore, pari o superiore al valore nominale (esplicito o implicito) delle azioni del socio receduto da liquidare con il capitale sociale, posto che la riduzione è fatta a valori nominali mentre la liquidazione deve essere eseguita a valori reali.
Nel caso in cui la società abbia emesso azioni prive di valore nominale, all’esito della riduzione saranno annullate solamente le azioni del socio receduto da liquidare con il capitale sociale, indipendentemente dall’entità della riduzione, di modo che i soci superstiti continuino a partecipare nella società nelle stesse proporzioni.
Qualora, invece, la società abbia emesso azioni con valore nominale esplicito si possono distinguere i seguenti casi a seconda dell’entità della riduzione del capitale sociale:
riduzione pari al valore nominale delle azioni del socio receduto da liquidare con il capitale sociale: saranno annullate solo e tutte le azioni liquidate con tale operazione. (Si tratta di un’ipotesi di scuola, in quanto è praticamente impossibile che il valore di liquidazione, che deve tenere conto anche delle prospettive reddituali, coincida con il valore nominale delle azioni); riduzione superiore al valore nominale delle azioni del socio receduto da liquidare con il capitale sociale: saranno annullate tutte le azioni liquidate con tale operazione e, per l’eccedenza, proporzionalmente quelle degli altri soci, in modo da mantenere inalterati i rapporti di partecipazione tra questi ultimi. (È questa l’ipotesi di gran lunga più ricorrente nella pratica, quella cioè in cui il valore reale delle azioni sia superiore a quello nominale); riduzione inferiore al valore nominale delle azioni del socio receduto da liquidare con il capitale sociale: saranno annullate le azioni liquidate con tale operazione nel limite dell’importo nominale della riduzione, quelle residue non colpite dalla riduzione del capitale ma liquidate con essa saranno accresciute proporzionalmente agli altri soci, in quanto rappresentanti una porzione nominale del capitale residuo che, anche se maggiore al valore reale della società, deve necessariamente appartenere ai soci supersiti. (È questa la seconda ipotesi che può verificarsi nella pratica, anche se con minor frequenza, quella cioè di una società “in perdita” non significativa il cui valore reale sia inferiore a quello nominale).
È da segnalare che nell’ultima ipotesi, ricorrendone i presupposti, sarebbe senz’altro più corretto abbinare alla riduzione “reale” del capitale sociale a fini liquidatori delle azioni del socio receduto, anche una riduzione per perdite, allo scopo di allineare i valori nominali a quelli effettivi.
L’entità della riduzione del capitale sociale finalizzata alla liquidazione delle azioni del socio receduto non liquidate in altra maniera è comunque “oggettiva”, in quanto il suo importo deve coincidere esattamente con il credito residuo del socio receduto, prescindendo dai valori “contabili”.
Per meglio chiarire il concetto si pensi ad una società con capitale sociale di euro 100.000 dalla quale sia receduto un socio titolare di una partecipazione azionaria pari al 10% (dunque del valore nominale di euro 10.000) al quale debba essere liquidato ex art. 2437 ter c.c. l’importo di euro 20.000.
Si tratta dell’ipotesi precedentemente esposta sub b), quella cioè in cui l’importo della riduzione del capitale sarà necessariamente superiore al valore nominale delle azioni da liquidare.
Se tale società avrà un patrimonio netto: i) di euro 115.000 (avrà cioè riserve disponibili per euro 15.000), la riduzione del capitale necessaria per completare la liquidazione del socio receduto sarà di euro 5.000. In questa ipotesi il 75% delle azioni del socio receduto (pari a nominali euro 7.500) viene liquidato con le riserve disponibili, attraverso l’acquisto da parte della società, mentre il 25% residuo (pari a nominali euro 2.500) viene liquidato con la riduzione del capitale in misura eccedente il loro valore nominale; di euro 100.000 (è l’ipotesi di scuola in cui il patrimonio netto contabile coincide con il valore nominale del capitale sociale), la riduzione del capitale necessaria per liquidare il socio receduto sarà di euro 20.000. In questa ipotesi il 100% delle azioni del socio receduto (pari a nominali euro 10.000) viene liquidato con la riduzione del capitale in misura eccedente il loro valore nominale; di euro 95.000 (dunque è una società “contabilmente” in perdita anche se di valore reale ampiamente positivo), la riduzione del capitale necessaria per liquidare il socio receduto sarà di euro 20.000. Anche in questa ipotesi il 100% delle azioni del socio receduto (pari a nominali euro 10.000) viene liquidato con la riduzione del capitale in misura eccedente il loro valore nominale.
Che l’entità della riduzione del capitale sociale finalizzata alla liquidazione del socio receduto dipenda da elementi “oggettivi” e non da valutazioni discrezionali è confermato anche dal fatto che il legislatore ha consentito ai soci di rimettere tale decisione agli amministratori ex art. 2365, comma 2, c.c., assimilandola dunque ad una decisione “gestoria” piuttosto che ha una modifica negoziale del contratto sociale.
L’esposta circostanza, quella cioè che l’entità della riduzione del capitale sociale che deve essere attuata ai sensi dell’art. 2437 quater, comma 6, c.c. sia “predeterminata” e “oggettiva”, ha indotto taluni a ritenere che l’assemblea convocata per l’adozione di tale decisione non sia legittimata a deliberare una riduzione ulteriore del capitale ex art. 2445 c.c.
L’orientamento in commento è volto a risolve il dubbio, posto che nella pratica ben potrebbe verificarsi l’esigenza di ridurre il capitale sociale in misura eccedente quella necessaria per liquidare il socio receduto. Si pensi, ad esempio, alla necessità di ricreare le eventuali riserve disponibili spese per liquidare parzialmente il socio receduto o alla volontà di ridefinire al ribasso l’investimento dei soci superstiti in seguito al recesso.
La soluzione prospettata nell’orientamento si basa sulla considerazione che i soggetti passivi del precetto contenuto nell’art. 2437 quater, comma 6, c.c. non sono i soci ma gli amministratori. Tale norma, infatti, si inserisce nel solco di numerose altre disposizioni analoghe che impongono agli amministratori di convocare l’assemblea con un determinato ordine del giorno al verificarsi di determinati presupposti.
Si pensi agli artt. 2446 e 2447 c.c. che obbligano gli amministratori a convocare l’assemblea in presenza di perdite; all’art. 2364, comma 2, c.c. che li obbliga a convocare l’assemblea almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio; o all’art. 2386, comma 2, c.c. che impone agli amministratori superstiti di convocare l’assemblea per sostituire quelli mancanti.
Tutte le suddette disposizioni si caratterizzano per non aver alcuno contenuto precettivo a carico dei soci, i quali, una volta riuniti in assemblea, sono liberi di adottare una qualunque decisione, come anche di non adottarne nessuna.
Così, nell’ipotesi di cui all’art. 2447 c.c., i soci potranno legittimamente non ricapitalizzare la società né trasformarla, mentre in quella di cui all’art. 2364, comma 2, c.c. potranno altrettanto legittimamente non approvare il bilancio.
Una volta affermato che nell’art. 2437 quater, comma 6, c.c. non è possibile ravvisare alcun limite legale agli ordinari poteri decisori dei soci, appare evidente che nulla osta a riconoscere ai medesimi il potere di adottare in occasione dell’assemblea convocata per la riduzione del capitale a fini liquidatori del socio recedente anche il potere di adottare una ulteriore riduzione “reale” del capitale sociale nel rispetto del disposto dell’art. 2445 c.c.
In sostanza, si è ritenuto che l’assemblea convocata per adottare le delibere previste dall’art. 2437 quater, comma 6, c.c. abbia un ordine del giorno “legale” consistente nell’adozione di una riduzione reale del capitale nel limite necessario per liquidare il socio receduto ovvero nello scioglimento della società.
Pertanto, qualora null’altro sia previsto nell’ordine del giorno, l’assemblea non potrà deliberare riduzioni del capitale sociale eccedenti tale limite, limite che deve necessariamente trovare applicazione anche nell’ipotesi in cui tale decisione sia rimessa agli amministratori ai sensi dell’art. 2365, comma 2, c.c.
Qualora, invece, l’ordine del giorno preveda anche la proposta di una riduzione reale del capitale sociale in misura eccedente tale limite, esponendone le ragioni ex art. 2445 c.c., l’assemblea sarà senz’altro legittimata ad adottare tale decisione, la quale, peraltro, sarà concettualmente autonoma rispetto a quella finalizzata alla liquidazione del socio receduto.
Se fosse vero il contrario si dovrebbe affermare che i soci hanno sempre il potere di ridurre in maniera reale il capitale sociale nel rispetto dell’art. 2445 c.c., salvo il giorno in cui siano chiamati a ridurlo per liquidare il socio receduto.
Tale affermazione appare talmente paradossale da sementirsi da sola.
Commento SNV
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