Attività di mediazione
Triveneto · G.A.6 · 9-2004
Atto costitutivo - Oggetto sociale
Massima
Lo svolgimento dell’attività di mediazione è possibile per le sole società che possiedono i requisiti previsti dalla legge 3 febbraio 1989 n. 39. In particolare è necessario per l’art. 5 lett. b) di detta legge che l’attività di mediazione sia prevista in forma esclusiva.