Atto costitutivo di società di capitali: lettura dello statuto
Campania · 1 · 5-2011
Atto costitutivo - Aspetti formali
Massima
L’atto costitutivo di Società di capitali (S.p.a., S.a.p.a. ed S.r.l.) e di Cooperative può indifferentemente risultare da un unico documento (incorporante l’atto costitutivo propriamente detto e lo Statuto) o da due documenti separati; in questa seconda ipotesi, peraltro, entrambi i documenti saranno oggetto di indagine personale della volontà delle parti e di controllo di legalità; per il miglior esercizio della sua funzione, il Notaio, anche al fine di evidenziare il profilo omologatorio della sua attività, opportunamente ed a fini tuzioristici dovrà dare contestuale lettura alle parti sia dell’atto costitutivo sia dello Statuto.
Note Bibliografiche
L’atto costitutivo di Società di Capitali è stato costruito dal Legislatore della Riforma come «atto pubblico caratterizzato da due aspetti tipici della funzione notarile»:
indagine personale della volontà delle parti; controllo di legalità.
Tale funzione va esercitata con la stessa intensità sia con riferimento alla redazione della porzione di atto contenente elementi dell’atto costitutivo propriamente detto (dati anagrafici di Soci fondatori, volontà costituente, capitale e conferimenti, prime cariche sociali, denominazione, oggetto, spese), sia con riferimento all’altra porzione di atto contenente organizzazione e funzionamento della Società (il c.d. Statuto).
Con l’art. 2328, ultimo comma, c.c. il Legislatore sembra aver eliminato il tradizionale rapporto tra atto costitutivo e allegato: lo Statuto non costituirebbe più un allegato, ma sembrerebbe essere parte integrante dell’atto costitutivo e come tale porzione dell’atto pubblico con tutte le conseguenze sulle modalità di esercizio della funzione notarile nei due aspetti sopra evidenziati.
Lo stesso criterio vale per l’atto costitutivo di Società a responsabilità limitata (art. 2463) e di Società Cooperativa (art. 2521).
Si tratta di un diverso modo di considerare la forma dell’atto costitutivo societario che concorre a giustificare la definitiva eliminazione del controllo omologatorio da parte dell’Autorità Giudiziaria, essendo il relativo controllo di legalità, nella fase costitutiva della Società, insito nella funzione del Notaio.
Va comunque precisato che l’acclarata impossibilità di concepire lo Statuto come documento esterno oggetto di relatio non impedisce la redazione degli atti costitutivi Societari di S.p.a., S.r.l. e Cooperative attraverso due documenti separati (atto costitutivo e Statuto) a condizione che tali documenti siano entrambi ricevuti dal Notaio con tutte le garanzie di cui innanzi.
Al pari di quello del Giudice il controllo del Notaio non può essere che «controllo di legalità di atto costitutivo e statuto come segmenti complementari e funzionalmente connessi del procedimento costitutivo della società». Entrambi i documenti saranno oggetto dell’attività del notaio nell’esercizio della sua funzione nei due aspetti tipici dell’indagine personale della volontà delle parti e del controllo di legalità; componente di fondamentale rilevanza dell’espletamento della funzione notarile nella fase costitutiva sarà anche la lettura dello Statuto data dal Notaio alle parti al fine di riscontrare «sul campo e in diretta» la conformità delle clausole statutarie alla loro volontà, evitando possibili fraintendimenti dovuti alla necessaria ed importante mediazione di altri professionisti addetti a curare aspetti diversi dalla conformità a legge della fattispecie.
In conclusione per il miglior esercizio della sua funzione, il Notaio, anche al fine di evidenziare il profilo omologatorio della sua attività, nel caso in cui si proceda alla redazione dello statuto con atto separato, opportunamente ed a fini tuzioristici, dovrà dare contestuale lettura alle parti sia dell’atto costitutivo sia dello Statuto.