Atto costitutivo e indicazione del luogo di costituzione delle società socie

Triveneto · M.A.10 · 9-2005

Atto costitutivo - Soci

Massima

Si ritiene che l’obbligo di indicare nell’atto costitutivo delle società lucrative “lo Stato di costituzione” e quello di indicare nell’atto costitutivo delle società cooperative il “luogo di costituzione” abbiano contenuto identico prescindendo dalla diversa formulazione usata dal legislatore. Pertanto anche nelle società cooperative il “luogo di costituzione” deve essere indicato con riferimento al solo “Stato” senz’altro aggiungere.

Norme collegate

Art. 2328Art. 2463Art. 2521

Massime collegate (2)