Aumento di capitale con prezzo di emissione inferiore al valore nominale implicito

Triveneto · I.G.33 · 9-2007

Atto costitutivo - Modificazioni in generale

Massima

Nel caso in cui le partecipazioni di una s.r.l. siano prive di valore nominale, come normalmente previsto dal codice civile (vedi orientamento I.I.28), è legittimo deliberare un aumento di capitale offrendo in sottoscrizione nuove partecipazioni ad un prezzo inferiore al loro valore nominale implicito, a condizione che il capitale sociale non sia aumentato di un importo superiore alla somma dei nuovi conferimenti.

Qualora il prezzo richiesto non sia congruo dovranno essere rispettati i diritti di prelazione a favore dei soci o la delibera dovrà essere adottata all’unanimità (vedi orientamenti I.G.27 e I.G.28).

È dunque legittimo che una s.r.l. che abbia un capitale sociale di euro 10.000, e due soci aventi una quota di partecipazione nella società pari ad un mezzo ciascuno (quindi di valore nominale implicito di euro 5.000 ognuna), possa deliberare di aumentare il proprio capitale sociale di euro 2.000 offrendo in sottoscrizione a tale prezzo una quota di partecipazione nella società pari ad un terzo (quindi di valore nominale implicito di euro 4.000).

Qualora tale aumento (come qualsiasi altro aumento) non sia proporzionalmente e integralmente sottoscritto dai vecchi soci le quote di partecipazione preesistenti si ridurranno nelle dovute proporzioni.

Motivazione

L’eliminazione dal codice civile del valore nominale esplicito delle quote, unitamente alla ridefinizione delle quote stesse come “quote di partecipazione” piuttosto che come “quote di conferimento” (vedi commento all’orientamento I.I.28), ha prodotto come conseguenza anche il venir meno dei previgenti limiti legali alla libera determinabilità del prezzo di sottoscrizione degli aumenti di capitale, prezzo che anteriormente alla riforma non poteva essere inferiore al valore nominale delle quote offerte in sottoscrizione.

La questione è stata affrontata dalla dottrina successiva all’entrata in vigore della riforma con particolare riferimento alla fattispecie della s.p.a. con azioni senza valore nominale.

Le argomentazioni svolte e le soluzioni proposte non sono però del tutto trasferibili alle società a responsabilità limitata, poiché il quadro normativo di riferimento è sostanzialmente diverso.

Prima della novella il divieto di emissione di azioni ad un prezzo inferiore al valore nominale era espressamente contenuto nell’art. 2346 c.c., allora vigente.

Per le società a responsabilità limitata, al contrario, mancava una norma che vietasse tale operazione.

La stessa era inibita dalla semplice circostanza che la quota di s.r.l. era una “quota di conferimento di capitale” ed esclusivamente come tale poteva e doveva essere riportata nel contratto.

Per comprendere quindi come sia ora possibile nelle s.r.l. effettuare aumenti di capitale ad un prezzo inferiore alla parità contabile occorre svolgere un’indagine autonoma rispetto a quella svolta per le s.p.a. con azioni prive di valore nominale.

Preliminarmente è assai importante rilevare, considerato che sono frequenti gli equivoci sul punto, come la questione del prezzo di sottoscrizione inferiore alla parità contabile non ha nulla a che vedere con la diversa fattispecie, già ampiamente dibattuta prima della riforma, del prezzo di emissione inferiore al valore effettivo della quota offerta in sottoscrizione (mancanza di un sovrapprezzo adeguato).

È infatti possibile che il prezzo richiesto per la sottoscrizione di un aumento di capitale sia “congruo” anche se inferiore al valore nominale, come è altresì possibile che tale prezzo sia “non congruo” ancorché determinato in misura superiore al detto valore nominale.

Così, ad esempio, per una società che abbia una valutazione di mercato di euro 100.000,00, a fronte di un capitale sociale nominale di euro 120.000,00, sarà “congruo” un prezzo di sottoscrizione di eventuali aumenti di capitale determinato in misura inferiore del 20% alla parità contabile.

Al contrario, per una società che abbia una valutazione di mercato di euro 240.000,00, sempre a fronte di un capitale nominale di euro 120.000,00, sarà “non congruo” un prezzo di sottoscrizione di eventuali aumenti di capitale determinato in misura inferiore al doppio della parità contabile.

La questione degli aumenti di capitale ad un prezzo “non congruo” prescinde dunque dal valore nominale delle partecipazioni.

Detti aumenti, quelli cioè con prezzo di emissione inferiore al valore effettivo della quota offerta, continueranno pertanto ad essere consentiti, secondo il convincimento che si era formato anteriormente alla riforma, solo se saranno preventivamente offerti in sottoscrizione/opzione ai vecchi soci (art. 2481 bis, comma 1, primo periodo, c.c., per le s.r.l., e art. 2441, comma 1, c.c., per le s.p.a.), ovvero se saranno deliberati all’unanimità.

Del resto, è lo stesso legislatore che ha stabilito che il prezzo di emissione degli aumenti di capitale, quando gli stessi non siano proporzionalmente sottoscrivibili dai vecchi soci, deve essere “congruo”, e come tale deve essere certificato dal collegio sindacale ai sensi dell’art. 2441, comma 6, c.c. (vedi orientamenti I.G.27 e I.G.28).

Chiarito dunque che la questione della determinazione del prezzo di emissione in misura inferiore alla parità contabile non è in alcun modo collegata con la diversa questione del rischio di annacquamento delle partecipazioni preesistenti in caso di prezzo di emissione “non congruo”, è ora relativamente semplice comprendere come sia oggi consentito alle s.r.l. di deliberare aumenti di capitale ad un prezzo libero, senza che tale prezzo debba quantomeno uguagliare la parità contabile.

Anteriormente alla riforma, l’impossibilità per le s.r.l. di offrire in sottoscrizione quote di valore superiore al conferimento di capitale non discendeva da un divieto espresso, bensì dalla circostanza che il conferimento di capitale e la quota di partecipazione erano la stessa cosa.

Così stabilivano gli allora vigenti artt. 2474 e 2475, comma 2, n. 5), c.c.

Oggi, al contrario non esiste più alcun rapporto tra conferimento di capitale e quota, al punto che per esplicita previsione normativa ad un socio può essere contrattualmente attribuita una quota di partecipazione di valore nominale implicito superiore al conferimento di capitale da lui effettuato (art. 2468, comma 2, c.c.).

L’unico limite a tale facoltà è quello previsto dall’art. 2464, comma 1, c.c., in base al quale il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all’ammontare globale del capitale sociale.

Se è dunque possibile in sede di costituzione di una s.r.l. ottenere quote di partecipazione di valore nominale implicito superiore al conferimento di capitale, tale facoltà deve necessariamente sussistere anche in sede di aumento di capitale.

Anche perché al momento della costituzione l’eventuale differenza tra conferimento e partecipazione integra quasi sicuramente un’ipotesi di prezzo “non congruo”, mentre nell’aumento di capitale a pagamento una siffatta differenza potrebbe proprio essere giustificata dalla necessità di offrire in sottoscrizione delle partecipazioni al minor prezzo che in quel momento il mercato è disposto ad offrire, quindi ad un prezzo “congruo”.

In ogni caso, l’eventuale offerta di sottoscrizione di quote di partecipazione ad un prezzo inferiore alla parità contabile integra una libera scelta dei soci, vecchi e nuovi, pienamente legittima e conforme al sistema.

È poi importante considerare come il totale delle nuove “quote di partecipazione” (determinate in base ad una percentuale o ad una frazione), a differenza di quello delle vecchie “quote di conferimento” (determinate in base al valore nominale), non può mutare per effetto del variare del capitale.

La somma delle partecipazioni espresse con una percentuale sarà sempre il 100%, indipendentemente dall’entità del capitale.

Nel nuovo sistema, dunque, l’aumento di capitale non sottoscritto proporzionalmente dai vecchi soci si conclude sempre con una ridistribuzione esplicita delle quote (percentuali) di partecipazione.

In detta fattispecie, la ridistribuzione delle partecipazioni accadeva ovviamente anche prima della riforma, in presenza di valori nominali espressi, ma tale aspetto non appariva, risultando documentato esclusivamente l’“aumento” delle quote di conferimento e non la conseguente variazione delle percentuali di partecipazione dei singoli soci.

Da un punto di vista dogmatico ciò che oggi viene offerto in sottoscrizione in sede di aumento di capitale non è una quota nominale dello stesso, ancorché implicita, bensì una percentuale dell’affare e del patrimonio.

Pertanto, nessun valore nominale delle partecipazioni rileva in tale vicenda, né può condizionarla.

L’unico limite rimane ovviamente quello imposto dall’art. 2464, comma 1, c.c.: il capitale sociale non potrà essere incrementato di un importo superiore alla somma dei conferimenti eseguiti a tale titolo.

Norme collegate

Art. 2481-bisArt. 2346Art. 2464Art. 2438Art. 26 PMI

Massime collegate (12)