Aumento di capitale delegato mediante modifica dell’atto costitutivo

Triveneto · I.G.20 · 9-2005

Amministrazione e rappresentanza - Poteri

Massima

Nonostante il tenore letterale dell’art. 2481 c.c., la delega all’organo amministrativo della facoltà di aumentare il capitale sociale ai sensi del predetto articolo può essere attribuita non solo in sede di atto costitutivo, ma anche di successiva modifica dello stesso.

Motivazione

È sembrato corretto, mancando nella disciplina codicistica l’espressa previsione della possibilità di introdurre la delega anche con successiva modificazione dell’atto costitutivo (a differenza di quanto previsto dall’art. 2443 c.c. per le spa), riconoscere in via interpretativa tale possibilità.

A favore della indicazione prospettata sussistono validi argomenti quali: assenza di un esplicito divieto al riguardo; valorizzazione dell’autonomia dei soci; non ricorrenza di un caso (eccezionale nella nuova disciplina) in cui l’adozione della decisione non possa essere presa a maggioranza.

In relazione a tale ultima circostanza è anche da osservare come, negando la possibilità di un inserimento successivo della delega, o richiedendo per la stessa un consenso unanime, si imporrebbe un vincolo all’operato della maggioranza estraneo al sistema.

È poi da considerare come, da un punto di vista sistematico, la norma in commento sia inserita nella sezione relativa alle modificazioni dell’atto costituivo, e che il corpus normativo riferito alle srl non conosce la distinzione terminologica tra atto costitutivo e statuto (per il legislatore l’atto costitutivo è sia quello sottoscritto dai soci al momento della costituzione, sia quello risultante dalle modifiche successivamente introdotte).

Di qui la conclusione che la delega può essere introdotta con una modificazione dell’atto costitutivo, da adottarsi con le relative maggioranze previste dalla legge o dall’atto costitutivo medesimo.

Norme collegate

Art. 2481-bisArt. 2475Art. 2381Art. 2436Art. 2481

Massime collegate (5)