Aumento di capitale in natura e formazione della relazione di stima sui conferimenti

Triveneto · I.A.12 · 9-2012

Aumento di capitale - Aumento oneroso

Massima

Nonostante la totale assenza di una specifica disciplina sul punto, si ritiene che la relazione di stima del revisore sui conferimenti in natura debba essere formata anche in sede di aumento di capitale e che la stessa debba essere allegata alla relativa delibera.

In detta fattispecie sussiste, infatti, la medesima esigenza di garantire l’effettività del capitale sociale che ricorre in sede di costituzione (art. 2465, comma 1, c.c.).

Sotto questo profilo, non appare equivalente l’allegazione della relazione di stima all’atto di conferimento anziché alla delibera di aumento, posto che, a seconda della natura dei beni da conferire, il primo potrebbe avvenire in una forma non iscrivibile nel registro imprese.

Motivazione

Come è noto, il legislatore della riforma non ha dedicato nessuna norma ai conferimenti in natura da effettuarsi in sede di aumento di capitale, salvo il richiamo all’art. 2464, comma 5, c.c. (e dunque agli artt. 2254 e 2255 c.c. che disciplinano gli obblighi di garanzia del conferente) contenuto nell’art. 2481 bis, comma 4, ultimo periodo, c.c.

L’unica disciplina sui conferimenti in natura contenuta nel codice (artt. 2464 e 2465 c.c.) è riferita espressamente ai soli conferimenti effettuati in sede di costituzione della società.

Tale omissione non ha tuttavia generato alcun dubbio sul fatto che anche i conferimenti in natura effettuati in sede di aumento di capitale debbano essere accompagnati dalla stima prevista dall’art. 2465 c.c., effettuata da un revisore legale o da una società di revisione, poiché in tale fattispecie ricorre la medesima esigenza di garantire l’effettività del capitale sociale (e dell’eventuale sovrapprezzo) che sussiste in sede di costituzione.

Del resto, che l’esigenza di garantire l’effettività del capitale sociale non sia limitata alla fase costitutiva, è confermato dalla disposizione contenuta nell’art. 2465, comma 2, c.c., che impone l’obbligo della stima (oltre che dell’autorizzazione dei soci) nelle ipotesi dei cosiddetti “acquisti pericolosi” effettuati nei due anni dalla costituzione.

L’orientamento in commento, pertanto, più che essere rivolto ad affermare un principio pacifico, affronta una questione operativa tutt’altro che risolta, quella dell’individuazione dell’atto a cui allegare la stima nelle ipotesi di aumento di capitale, cioè se la stessa debba essere allegata alla delibera di aumento ovvero all’atto di sottoscrizione e conferimento.

Tale questione deriva dalla circostanza che la disposizione dell’art. 2465, comma 1, c.c., essendo rivolta a disciplinare i conferimenti in natura effettuati in sede di costituzione della società, si limita a prevedere l’obbligo di allegazione della stima all’atto costitutivo, posto che l’art. 2464, comma 5, c.c. non consente l’esecuzione differita di detti conferimenti.

Negli aumenti di capitale, al contrario, non è raro che i conferimenti, siano essi in natura o in denaro, vengano eseguiti in un momento successivo rispetto a quello in cui viene celebrata l’assemblea che ha deliberato l’aumento di capitale loro presupposto.

A questo punto appare legittimo chiedersi, anche per una questione di “attualità” della stima, se sia possibile (se non addirittura obbligatorio) allegare la medesima all’atto di conferimento anziché alla delibera di aumento di capitale.

Per risolvere tale dubbio è necessario comprendere le ragioni che impongono l’allegazione della stima all’atto costitutivo.

E’ evidente che tali ragioni non risiedono esclusivamente nella tutela dei soci che formalizzano tra loro la costituzione della società. Non vi è alcun dubbio, infatti, che la stima assolve anche alla funzione di garantire ai soci l’effettività dei reciproci conferimenti, posto che la stessa non deve garantire la copertura del solo capitale ma anche dell’intero sovrapprezzo (cioè di quell’entità che non costituirà una garanzia intangibile per i terzi ma che garantisce unicamente la congruità del “prezzo” di sottoscrizione delle partecipazioni), ma tale funzione può essere assolta semplicemente esibendo la perizia in sede di costituzione e non anche allegandola all’atto costitutivo.

L’allegazione, dunque, è richiesta non nell’interesse dei soci, ma in quello dei terzi, che potranno in tal modo fare affidamento sulle risultanze del Registro Imprese ove l’atto costitutivo è stato depositato per verificare l’effettività dei valori imputati a capitale.

Da quanto sopra emerge che la stima deve essere comunque formata prima dell’assemblea che delibera l’aumento, per essere messa a disposizione dei soci che solo in tal modo potranno assumere una decisone “informata”, e che la stessa deve essere allegata alla delibera di aumento e non al successivo atto di conferimento, posto che solo la prima è soggetta a deposito nel Registro Imprese. L’avvenuto conferimento non viene, infatti, pubblicizzato depositando il relativo atto, ma unicamente tramite l’iscrizione nel Registro Imprese dell’attestazione degli amministratori del suo perfezionamento ai sensi dell’art. 2481 bis, ultimo comma, c.c.

Commento SNV

In tal senso, Busi, Le novità in materia di aumento e di riduzione del capitale previste nella riforma, in Consiglio Nazionale del Notariato. Studi e materiali, Anno III, Milano, 2004, 401 ss

Norme collegate

Art. 2464Art. 2465Art. 2480-bis

Massime collegate (16)