Aumento di capitale mediante conferimento di obbligazioni della società emittente
Triveneto · H.G.31 · 9-2012
Altre forme di partecipazione - Obbligazioni
Massima
Si reputa legittimo deliberare un aumento di capitale da liberarsi mediante conferimento di obbligazioni, ordinarie o convertibili, precedentemente emesse dalla medesima società che delibera l’aumento.
In tal caso il credito portato dalle obbligazioni conferite non si estingue per confusione al perfezionamento del conferimento, ma continua a sussistere incorporato nel titolo che lo rappresenta e, dunque, può essere successivamente rimesso in circolazione dalla società conferitaria (vedi art.15, comma 3, L. 1669/33).
Per tale motivo, anche alla delibera di aumento di capitale in natura mediante conferimento di obbligazioni “proprie”, deve essere allegata la relazione di stima dei beni oggetto di conferimento.
Motivazione
L’orientamento in oggetto affronta una particolare fattispecie di aumento di capitale mediante conferimento di crediti vantati dal conferente nei confronti della società conferitaria.
Come è noto la fattispecie generale è stata da sempre oggetto di dubbi ed incertezze operative, in particolare ci si è spesso interrogati se per tale conferimento fosse necessaria o meno la stima dei crediti conferiti poiché, almeno in linea di principio, il conferimento di un credito nella società debitrice comporta l’estinzione per confusione dell’obbligazione conferita. Pertanto, all’esito di tale operazione non sussisterà alcun credito nel patrimonio della società conferitaria, bensì una sopravvenienza attiva. Detta operazione potrebbe dunque essere ritenuta assimilabile ad un aumento di capitale da liberarsi in denaro, con estinzione dell’obbligo di versamento per compensazione con il credito vantato dal sottoscrittore nei confronti della società. In tale ipotesi, evidentemente, non servirebbe alcuna perizia di stima.
È tuttavia da considerare che la fattispecie astratta si può prestare ad operazioni di annacquamento del capitale, essendo assai semplice precostituire un credito artificiale tra la società e il socio, ad esempio in seguito ad una vendita per un prezzo rilevante di un bene di modesto valore, e quindi imputare a capitale detto credito. È anche possibile, al contrario, che tale operazione sia assolutamente sana e trasparente, come accade nell’ipotesi di imputazione a capitale dei crediti derivanti dai finanziamenti soci effettuati in denaro, dunque senza alcun rischio di annacquamento del capitale.
All’epoca dell’omologa giudiziale dei verbali di assemblea straordinaria, nel Triveneto era stata pubblicata dalla “Commissione Mista Giudici, Notai, Commercialisti”, allora operante, una massima che non riteneva necessaria la relazione di stima nel caso di aumento di capitale mediante imputazione allo stesso di somme derivanti da prestiti effettuati dai soci o da terzi alla società, sempre che detti prestiti fossero avvenuti in denaro e che risultassero da bilancio o da apposita situazione patrimoniale approvata dall’assemblea. Tale convincimento, tuttora largamente condiviso (e riprodotto anche nell’orientamento H.A.4 della presente raccolta), trova il suo fondamento nella considerazione che il conferimento di un credito derivante dall’obbligo di restituzione di denaro effettivamente versato dal conferente alla società non può produrre alcun annacquamento del capitale. È inoltre da considerare che la medesima operazione potrebbe essere attuata, senza alcuna alterazione sostanziale, con una rinuncia al credito da parte del conferente e successiva imputazione a capitale della sopravvenienza attiva derivante da tale rinuncia, ovvero con un aumento di capitale deliberato in denaro e liberato mediante compensazione con il credito. In entrambi i casi non servirebbe alcuna stima.
Nella fattispecie generale dei conferimenti di crediti derivanti da versamenti in denaro effettivamente effettuati nelle casse sociali e risultanti dal bilancio, rientra anche quella speciale del conferimento di titoli obbligazionari, convertibili o meno, emessi dalla società conferitaria, posto che le obbligazioni vengono emesse solo a fronte della loro integrale liberazione. A detta fattispecie speciale siano dunque applicabili le conclusioni sopraesposte per l’ipotesi generale?
Per comprendere se ciò sia possibile occorre verificare quale sia la sorte del credito all’esito del conferimento. La sua cartolarizzazione ne modifica infatti le regole sulla circolazione, e la circostanza che sia “girato” all’emittente potrebbe non comportare la sua estinzione per confusione. Soccorre sul punto il disposto dell’art. 15, comma 3, legge n. 1669/33. Tale disposizione, se pur dettata in materia di cambiali, è senz’altro applicabile a tutti i titoli di credito per la generalità del principio codificato.
Secondo l’art. 15, comma 3, della legge n. 1669/33, «la girata può essere fatta anche a favore del trattario, abbia o non abbia accettato, del traente o di qualunque altro obbligato. Essi possono girare di nuovo la cambiale».
La girata di un titolo obbligazionario a favore dell’emittente non ne comporta dunque l’estinzione, potendo questi successivamente ricollocarlo sul mercato mediante un’ulteriore girata. Ciò appare conforme anche con i principi delle società azionarie, posto che alle medesime è consentito di essere titolari di azioni proprie, senza che la confusione di ruoli tra società emittente e socio della medesima produca l’estinzione delle azioni proprie.
La mancata estinzione del credito conferito, in ipotesi di conferimento di obbligazioni proprie, comporta come conseguenza necessaria l’applicazione integrale della disciplina codicistica sui conferimenti in natura, in particolare l’obbligo di stima previsto dall’art. 2343 c.c., ovvero di attuazione della procedura alternativa di cui agli artt. 2343 ter e ss. c.c. In tale caso, infatti, la circostanza che le obbligazioni siano state originariamente liberate mediante denaro effettivamente versato nelle casse sociali non assume particolare rilievo ai fini della loro valorizzazione, poiché i titoli obbligazionari, non estinguendosi, continueranno ad avere un loro autonomo valore di mercato (in relazione ai rendimenti e alle scadenze), assai di rado coincidente con il valore nominale.
Il conferimento potrà avere ad oggetto anche obbligazioni convertibili, posto che, come detto, le società azionarie possono detenere azioni proprie e, dunque, possono legittimamente essere titolari anche del diritto di conversione in azioni delle proprie obbligazioni, ovviamente nei limiti di cui all’art. 2357 c.c. (vedi orientamento H.I.26).
I motivi per cui una società possa avere interesse a richiedere ai soci il conferimento di obbligazioni proprie possono essere vari e meritevoli di tutela. Si pensi all’ipotesi in cui sia prevedibile un rialzo delle quotazioni delle obbligazioni richieste e dunque la società voglia effettuare trading sui propri titoli, ovvero al caso in cui la società abbia necessità di ricapitalizzarsi in un momento in cui i soci non abbiano disponibilità liquide immediate e non riescano a collocare le loro obbligazioni sul mercato.
Infine, è opportuno rilevare come non sia certo illegittimo per la società conferitaria richiedere il conferimento delle proprie obbligazioni ordinarie al fine di estinguerle (ponendo in essere una sorta di loro conversione in azioni). In tale fattispecie, che dovrà ovviamente essere supportata dalle appropriate delibere di modifica del prestito al fine di renderlo esigibile e dunque immediatamente estinguibile, è ragionevole ritenere, per i motivi sopra esposti, che non sarà necessaria alcuna stima, come del resto accadrebbe nell’ipotesi tipica di conversione delle obbligazioni in azioni.