Aumento di capitale sociale delegato con esclusione del diritto di opzione
Triveneto · H.G.29 · 9-2010
Aumento di capitale - Aumento delegato
Massima
Nel caso di attribuzione agli amministratori della facoltà di aumentare il capitale sociale con esclusione o con limitazione del diritto di opzione ai sensi dei commi 4 e 5 dell’art. 2441 c.c., lo statuto, o la delibera che lo modifica, deve contenere, oltre ai criteri cui gli amministratori devono attenersi per la determinazione del prezzo, anche le ragioni dell’esclusione del diritto di opzione.
Le formalità previste dal comma 6 dell’art. 2441 c.c. si applicano, in quanto compatibili, sia alla delibera dell’assemblea dei soci di delega (vedi orientamento H.G.15), sia alla delibera delegata assunta dall’organo amministrativo.
Si ritiene in particolare necessario che, prima dell’adozione della delibera delegata, gli amministratori predispongano una relazione (da comunicare al collegio sindacale o al consiglio di sorveglianza e al soggetto incaricato del controllo contabile almeno trenta giorni prima della riunione del consiglio) dalla quale risultino l’attualità delle ragioni che escludono l’opzione, il prezzo di emissione e il rispetto dei criteri fissati nella delibera di delega per la determinazione del prezzo.
Si ritiene inoltre necessario che i sindaci attestino la congruità del prezzo di emissione.
La relazione degli amministratori e quella dei sindaci non devono essere depositate presso la sede della società nei quindici giorni precedenti la delibera delegata.