Aumento gratuito del capitale mediante utilizzo della riserva legale
Triveneto · H.G.32 · 9-2012
Aumento di capitale - Aumento gratuito
Massima
Deve ritenersi ammissibile la delibera di aumento gratuito del capitale sociale da attuarsi mediante imputazione allo stesso, in tutto o in parte, della riserva legale, senza distinzione tra la parte di tale riserva ricompresa nei limiti del 20% del capitale e l’eventuale parte eccedente tale limite.
Motivazione
La disciplina della riserva legale è contenuta nell’art. 2430 c.c.
La riserva legale si costituisce utilizzando gli utili netti annuali per una quota non inferiore al 5% degli stessi, sino a che non raggiunga il 20% del capitale sociale. Se la riserva legale, per qualsiasi ragione (ad esempio a seguito di perdite) viene ridotta, deve essere reintegrata. La riduzione per perdite della riserva legale è possibile solo se queste non siano state assorbite dalle altre riserve esistenti. Qualora anche la riserva legale non sia sufficiente a coprire tutte le perdite registrate, le stesse, per l’eccedenza, andranno ad intaccare il capitale sociale. Negli esercizi successivi, se si produrranno degli utili, questi dovranno essere destinati alla ricostituzione della riserva legale già azzerata a seguito delle perdite nei limiti sopra ricordati.
Lo Statuto può prevedere che alla riserva legale sia destinata una maggiore percentuale degli utili rispetto al 5% previsto dalla legge, ovvero che la stessa sia determinata in una percentuale superiore al 20% del capitale sociale (in questo senso viene interpretata l’espressione «almeno» contenuta nell’art. 2430 c.c.). Il codice si limita infatti a determinare la misura minima, non derogabile, della riserva legale, ferma, pertanto, restando la facoltà per i soci di prevedere nello statuto livelli più elevati per detta riserva, sia in ordine alla percentuale degli utili annuali da accantonare sia in ordine alla percentuale della riserva stessa rispetto al capitale nominale.
Peraltro, se si è in presenza di una clausola statutaria che prescrive l’obbligo di destinare a riserva legale gli utili di esercizio per una quota superiore al 20% del capitale, si deve distinguere tra la parte di detta riserva rientrante nel limite del 20% (cd. riserva ex lege), da quella eccedente tale limite (cd. riserva ex statuto).
La dottrina prevalente, infatti, ritiene disponibile la riserva ex statuto, in quanto l’eccedenza della riserva rispetto al 20% legale viene considerata, prescindendo dal nomen alla stregua di una riserva statutaria, con la conseguenza che la stessa può essere liberamente utilizzata per un aumento gratuito del capitale.
Un autorevole Autore (Colombo), a tal proposito, ha affermato che «non è riserva legale e non è quindi assoggettato alla relativa disciplina, un eventuale accantonamento in eccedenza rispetto al quinto del capitale. Anche se erroneamente denominato riserva legale quel di più è una riserva statutaria o facoltativa: sarà quindi disponibile sia per la distribuzione ai soci sia a maggior ragione per l’imputazione a capitale».
In questo senso anche la giurisprudenza che aveva avuto modo di pronunciarsi vigente il regime dell’omologazione:
- Tribunale di Vicenza 10 giugno 1986;
- Tribunale di Cassino 7 febbraio 1992 (per il quale la riserva legale non è disponibile e, pertanto, non può passare a capitale fino a quando non raggiunga il quinto del capitale sociale imposto dalla legge, ogni ulteriore accantonamento in eccedenza si sottrae al regime dell’indisponibilità che è proprio di detta riserva).
Si ritiene disponibile anche la parte della riserva liberata a seguito di riduzione volontaria del capitale (in dottrina Colombo). In questo caso non vi è una clausola statutaria che prevede accantonamenti ulteriori rispetto al 20% del capitale, ma l’eccedenza si determina sul piano fattuale, per effetto di una riduzione volontaria del capitale, che di fatto, in presenza di una riserva già “al limite” massimo, crea un accantonamento in eccedenza rispetto al 20% suddetto.
Non vi è dubbio, quindi, che, sul solco delle posizioni assunte da dottrina e giurisprudenza nettamente prevalenti, la eventuale parte della riserva legale accantonata in eccedenza rispetto al 20% del capitale possa essere utilizzata per un aumento gratuito di capitale.
La questione sulla quale, invece, è ancora aperto il dibattito in dottrina ed in giurisprudenza, è quella della imputabilità ad aumento gratuito del capitale della cd. riserva ex lege, ossia della parte di riserva accantonata nel limite del 20% del capitale.
Parte della dottrina ritiene la riserva ex lege indisponibile e quindi non utilizzabile per un aumento gratuito, costituendo la stessa una sorta di cuscinetto di protezione del capitale, affinché le perdite non vadano ad incidere immediatamente sul medesimo. In questo senso anche gran parte della giurisprudenza che aveva avuto modo di pronunciarsi vigente il regime dell’omologazione (Tribunale di Vicenza 10 giugno 1986, Tribunale di Bologna 6 dicembre 1995, ecc.).
La tesi dell’indisponibilità della riserva legale sostenuta, come ricordato da parte della dottrina e da buona parte della giurisprudenza, è stata di recente messa in discussione e aspramente criticata dalla dottrina, la quale ritiene, invece, che anche la cd. riserva ex lege (e non solo la cd. riserva ex statuto) sia disponibile per un aumento gratuito. Queste le argomentazioni portate dagli Autori che sostengono la tesi della disponibilità della riserva legale:
- nessun danno deriverebbe dall’utilizzo della riserva per un aumento gratuito del capitale ai creditori, venendo la riserva assoggettata al maggior vincolo di indisponibilità che caratterizza il capitale e rendendo necessario ricostituire la stessa riserva per un importo percentualmente più elevato (la riserva una volta ridotta a seguito della sua imputazione a capitale deve infatti essere ricostituita a norma dell’art. 2430 c.c. sino al 20% del nuovo capitale aumentato, vincolando in tal modo, per gli esercizi successivi, ulteriori utili conseguiti, che altrimenti rimarrebbero nella disponibilità dei soci);
- l’art. 2430 c.c. impone la ricostituzione obbligatoria della riserva legale ove la stessa venga «diminuita per qualsiasi ragione»; l’espressione utilizzata è talmente ampia e generica che sembra fare riferimento non solo a cause oggettive di riduzione della riserva (come ad es. la copertura perdite) ma anche a cause riconducibili ad una scelta operativa dei soci (appunto «qualsiasi ragione»);
- l’inciso «in quanto disponibili» contenuto nell’art. 2442 c.c. per individuare i fondi e le riserve utilizzabili per l’aumento gratuito è di difficile interpretazione, poiché nessuna norma definisce quando una riserva sia o non sia disponibile. Per tale motivo è preferibile far riferimento alle regole di disponibilità fissate dai soci piuttosto che a un vincolo innominato di legge (assumendo pertanto rilevanza, ai fini della disponibilità di una riserva o di un fondo per un aumento gratuito di capitale, solo i vincoli di destinazione impartiti a quella determinata riserva o a quel determinato fondo dai soci con lo statuto);
- il legislatore per la riserva legale prevede l’indistribuibilità ai soci e non l’indisponibilità al fine di aumentare il capiate sociale. In dottrina si è autorevolmente osservato, che «in un quadro normativo dove il legislatore ha lasciato piena discrezionalità ai soci circa il disinvestimento del capitale (alla luce delle modifiche apportate con la legge di riforma alla riduzione volontaria del capitale non più condizionata al ricorrere del requisito della esuberanza) sembrerebbe anomalo che lo stesso intenda, viceversa, mantenere una disciplina di indisponibilità delle riserve. Per un principio di simmetria ciò che può distrarsi discrezionalmente dalla destinazione a capitale sociale sembra si possa ugualmente discrezionalmente imputarsi allo stesso» (Busi).
Le argomentazioni in oggetto appaiono convincenti e tali da far ritenere superata la risalente tesi della indisponibilità della cd. riserva ex lege, dovendosi considerare la riserva legale, nella sua interezza (sia per la parte ricompresa nei limiti del 20% del capitale che per l’eventuale parte eccedente tale limite), soggetta alla medesima disciplina, ossia suscettibile di essere utilizzata, in tutto o in parte, a liberazione di un aumento gratuito del capitale sociale.