Azioni al portatore
Triveneto · H.I.12 · 9-2004
Azioni e quote - Trasferimento
Massima
La previsione contenuta nel comma 1 dell’art. 2354 c.c., come novellata dal D.Lgs. n. 37/2004, facendo salvi i divieti contenuti nelle leggi speciali rende di fatto non attuale la possibilità di emettere azioni al portatore.
Norme collegate
Art. 2354Art. 1 R.D.L. 1941 n. 1148