Capitale delle società di persone in sede di costituzione e di aumento a titolo oneroso
Campania · 11 · 5-2011
Tipi societari - Società di persone
Massima
Non occorre che il capitale sociale di società di persone risulti in tutto o in parte versato né in sede di costituzione, né in sede di aumento del capitale sociale a titolo oneroso.
Motivazione
Nelle società di persone, pur non potendosi negare la rilevanza del capitale sociale, non sussiste traccia dell’ammontare minimo né del valore del capitale, né dei conferimenti, fermo il disposto dell’art. 2253 c.c.
Per questa ragione non è necessario che il capitale sociale di società di persone risulti in tutto o in parte versato né in sede di costituzione, né in sede di aumento del capitale sociale a titolo oneroso.
Norme collegate
Art. 2253Art. 2280Art. 2286Art. 2295