Case di cura
Triveneto · C.A.2 · 9-2004
Atto costitutivo - Denominazione
Massima
Nelle società aventi per oggetto la gestione di case di cura, la denominazione sociale deve contenere l’indicazione “Casa di Cura Privata” ex art. 51 legge 12 febbraio 1968, n. 132 ed è fatto divieto di usare l’aggettivo internazionale.
Norme collegate
Art. 2328Art. 2463Art. 51 L. 1968 n. 132