Chiusura d’ufficio della Partita IVA – causa di estinzione della società – non sussiste – ricevibilità di atti e possibilità di autentica di scritture private in presenza della chiusura – ammissibilità

Campania · 45 · 6-2025

Scioglimento e liquidazione della società - Società di capitali

Massima

La chiusura d’ufficio della P.IVA da parte dell’Agenzia delle Entrate, soprattutto nelle ipotesi previste dall’art. 35 (commi da 15-bis a 15-quinquies) del Dpr 633/1972, seppur determina notevoli problematiche operative, non può essere considerata quale causa di estinzione della società, costituendo, al massimo, ipotesi di scioglimento della società. La detta qualificazione, non impedisce, da parte del Notaio, la ricevibilità di un atto o l’autentica di una scrittura privata, che vede coinvolta detta società.

Motivazione

I casi in cui l’Agenzia delle Entrate può chiudere d’ufficio una partita Iva sono stabiliti dall’articolo 35 (commi da 15-bis a 15-quinquies) del Dpr 633/1972 e sono stati, nel 2022, oggetto di novella da parte del legislatore.

L’attuale normativa prevede degli importanti poteri di controllo da parte dell’A.E., la cui attuale portata nasce dall’esigenza di fornire alla Pubblica Amministrazione strumenti per combattere ed, in particolar modo, prevenire, sempre più efficacemente, fenomeni di frodi fiscali. Difatti, accanto alla più frequente ipotesi di cancellazione della partita IVA, a seguito di inattività perdurante da oltre tre annualità – fattispecie orientata principalmente ad evitare la sussistenza di profili inutilmente non operativi – si pone la, ben più rilevante fattispecie in esame; con le suddette norme si consente l’intervento ablatorio, in caso di riscontro di posizioni IVA, che presentino significative criticità e/o anomalie in relazione alla verifica dei requisiti soggettivi e/o oggettivi previsti dalla norma, nonché alla violazione di obblighi tributari. Come si evince dalla lettura della normativa e dai documenti di prassi, sicuramente principale, ma non unico, destinatario della novella in questione, sono le nuove partite I.V.A. ed, in particolar modo, quelle caratterizzate da brevi cicli di vita o da ridotti periodi di operatività, in particolar modo se collegati al mancato adempimento degli obblighi dichiarativi e di versamento delle imposte. Non sono esclusi, tuttavia, i soggetti passivi IVA già esistenti ed operanti nel mercato, soprattutto se ci si trovi innanzi a soggetti che riprendano ad operare dopo un periodo più o meno lungo di inattività; e ciò anche se la ripresa dell’attività costituisca conseguenza di modifiche dell’oggetto sociale o, comunque, dell’attività di impresa o della sua struttura. Alla valutazione del rischio ed, in particolar modo, all’identificazione dei criteri, delle modalità e dei termini per l’analisi del rischio, è dedicato il provvedimento prot. 156803/2023 reso dall’Agenzia delle Entrate in data 16 maggio 2023, il quale, nel ripercorrere le finalità della normativa in esame, si preoccupa di fornire concrete indicazioni circa i criteri di valutazione ed, in particolare, sui relativi profili caratterizzanti. In particolar modo, nel provvedimento, viene evidenziato come la valutazione su cui soffermare l’attenzione concerna: – il profilo soggettivo del titolare della ditta individuale, del lavoratore autonomo o al rappresentante legale dell’ente, con particolare accento sulla presenza di criticità nel suo profilo economico o fiscale; possono al riguardo rilevare la manifesta carenza dei requisiti di imprenditorialità nonché la mancanza di professionale e/o abituale svolgimento dell’attività del medesimo; – gli elementi di rischio relativi alle modalità di svolgimento dell’attività, con riguardo alle anomalie economico contabili o la sussistenza di gravi e sistematiche condotte evasive; – elementi di rischio relativi alla posizione fiscale che fanno emergere la violazione di norme tributarie. Chiaramente il percorso, prevede, nel rispetto nelle tipiche norme che dominano il contraddittorio, anche in relazione alla normativa relativa allo Statuto del Contribuente, un invito, rivolto al titolare della posizione giudicata a rischio, a presentare documentazione giustificativa della propria posizione; nel caso in cui il contribuente non collabori con l’ufficio o, comunque, non riesca a dimostrare l’insussistenza dei profili di rischio, viene comminato e notificato il provvedimento in questione oltre ad una sanzione pecuniaria (provvedimento che acquista efficacia dalla registrazione nell’anagrafe Tributaria dalla notifica del provvedimento stesso). Di interesse, è il punto n. 2 dell’art. 15 bis di cui sopra. Tale norma, nello specifico, prevede che il soggetto destinatario della cancellazione è legittimato a richiedere, al ricorrere di determinate circostanze e previa adozione di opportune garanzie, l’attribuzione di nuova partita I.V.A., ma non la riattivazione di quella cessata. Detto aspetto, costituisce punto di partenza per l’analisi in oggetto. Difatti, da una lettura della normativa in esame, coordinata con il disposto dell’art. 2490 c.c., pare potersi evincere che, nel momento in cui viene comminato il provvedimento ablatorio in questione, non si versi in una ipotesi di estinzione della società. Tale conclusione pare suffragata, da due importanti rilievi e precisamente sia dalla circostanza secondo cui la norma in questione non prevede come effetto della estinzione della Partita Iva la cancellazione della Società dal Registro delle Imprese, sia, e probabilmente soprattutto, dalla sopra richiamata possibilità, di formulare istanza di attribuzione di nuova Partita IVA. Se, difatti, è possibile richiedere ed ottenere detta nuova attribuzione e, nelle more, attivarsi per adottare le cautele necessarie per poter pervenire a detto risultato, logico corollario è che la società non possa considerarsi estinta. Alla luce di tali rilievi, ci si deve orientare verso altre soluzioni. Sul punto paiono applicabili alcune considerazioni espresse, per una diversa casistica, dal Tribunale di Milano; difatti il giudice di prime cure, chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di cancellazione di una società dal registro imprese a seguito di una falsa attestazione circa il versamento del capitale, concludeva per il rigetto della richiesta, ritenendo che, nel sistema del Codice Civile l’iscrizione delle società di capitali ha efficacia costitutiva ed ha una efficacia sanante, di talché eventuali vizi possono determinare solo la messa in liquidazione della società. Partendo, pertanto, da dette considerazioni e considerando che tra l’altro l’attribuzione e la comunicazione della Partita IVA costituiscono un presupposto imprescindibile per l’iscrizione della società in Camera di Commercio (come d’altro canto l’attestazione del versamento del capitale sociale presa in considerazione dal Tribunale di Milano), pare potersi concludere che, anche nell’ipotesi in esame, si possa ritenere che la società venga a trovarsi in una causa di scioglimento della società. Difatti, una volta che la società è esistente ma priva di Partita IVA, non potendo fatturare, sicuramente viene a trovarsi nell’impasse di non poter operare senza generare conseguenze negative anche fiscali, il che sembrerebbe rendere impossibile il raggiungimento dello scopo sociale. Pare, pertanto, plausibile concludere che, nell’ipotesi in esame, la società versi in una delle cause di scioglimento tipicamente previste: la sopravvenuta impossibilità di conseguire l’oggetto sociale. Sulla scorta di tale ragionamento vanno, quindi, effettuate alcune considerazione sui profili operativi del Notaio chiamato a ricevere un atto in cui intervenga una società che si trovi con P.IVA cancellata; in particolare, va valutato se sussista un dovere di verifica, tramite interrogazione dell’apposito sistema informatico, in ordine alla vigenza o meno della partita IVA e se sussista un dovere di astensione dalla ricezione dell’atto a fronte della sua cancellazione. In merito a detto punto in analisi, va da subito premesso che il sopracitato provvedimento reso in data 16 maggio 2023, sembra velatamente suggerire la sussistenza di un onere comportamentale di controllo degli operatori; infatti, nel ricordare l’esistenza del sistema di verifica, ne sottolinea l’utilità al fine di poter “verificare in ogni momento se nei confronti di un proprio fornitore o di un proprio cliente sia stato emesso un provvedimento di cessazione della partita IVA ai sensi dei citati commi, al fine di evitare il coinvolgimento, anche indiretto, in meccanismi evasivi o fraudolenti“. Tale affermazione, discorrendo di coinvolgimento, sembra, pertanto, porre l’accetto sull’esistenza, se non di un obbligo quantomeno di un onere di controllo. Tuttavia, ciò non pare condivisibile; difatti se da un lato, la sussistenza di un regime di consultazione sicuramente rende possibile una tale verifica, tuttavia, cionondimeno, non deve trarsi, quale necessario corollario, la sussistenza di un obbligo o di un onere in tal senso. Difatti, gli obblighi di verifica che incombono sul Notaio, oltre che sul piano del controllo di liceità (che esulano dall’indagine in esame), operano principalmente sul piano del controllo dell’esistenza dell’ente e dei poteri di rappresentanza del soggetto che interviene per la sottoscrizione. La verifica di tali aspetti (salvo i casi di rilascio di procure speciali) viene assolta dall’analisi dei dati pubblicizzati presso la Camera di Commercio, non potendo ascriversi all’operatore l’onere di consultare ulteriori registri o meccanismi telematici e sanzionarlo per tale mancata verifica. D’altro canto, se è vero che solo con la cancellazione della società dal Registro delle Imprese, l’ente può dirsi non più esistente – e, pertanto, impossibilitato ad operare – non versando in detta ipotesi, il controllo non sarebbe neanche necessario. Difatti, se, come anzidetto, la fattispecie in questione costituisce, al massimo, in un’ipotesi di scioglimento della società, la questione tende a semplificarsi; difatti, ferma restando la diversità della disciplina del suddetto fenomeno tra società di persone e società di capitali, non si può escludere, in astratto, che la società possa operare, ponendo in essere atti societari o negoziali; d’altro canto, non essendo la società estinta e gli atti dalla stessa posti in essere atti espressamente vietati, non può che ritenersi pienamente legittimo l’operato del notaio, che ritenga di ricevere un atto, una volta rilevata la cancellazione della Partita Iva del soggetto giuridico coinvolto. La questione, potrebbe ritenersi maggiormente complicata nel caso in cui l’operazione imponga un onere di fatturazione per la società, come nel caso in cui la stessa intervenga quale venditrice di un bene del patrimonio sociale. Tuttavia, anche in questa ipotesi, sulla base delle riflessioni svolte, nulla potrà obiettarsi al Notaio chiamato a ricevere l’atto, in quanto l’operazione risulterebbe in astratto ricevibile, salvo porsi ovvie problematiche sul piano della responsabilità dell’organo amministrativo che pone in essere l’operazione, il quale è tra l’altro conscio della situazione.

Norme collegate

Art. 2272Art. 2484Art. 2490Art. 35 D.P.R. 1972 n. 633

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