Clausola di destinazione di utili a finalità di sostenibilità

Triveneto · A.B.2 · 10-2023

Atto costitutivo - Oggetto sociale

Massima

È legittima la clausola statutaria che preveda la destinazione parziale di utili alla cura di interessi correlati alla natura dell’attività di impresa esercitata, a condizione che:

la finalità ideale non assuma connotati idonei a pregiudicare lo scopo lucrativo dell’iniziativa; la destinazione e il relativo importo non siano predeterminati, essendo la funzione gestoria insuscettibile di essere ridotta a mera esecuzione di un progetto puntualmente determinato. L’effettiva destinazione e l’importo da destinare saranno determinati dall’organo amministrativo sulla base degli utili risultanti dal bilancio di esercizio sottoposto all’approvazione dell’assemblea, nel rispetto del limite massimo fissato ex ante nella clausola statutaria di destinazione oppure previa autorizzazione dell’assemblea ordinaria ai sensi dell’art. 2364, comma 1, n. 5 c.c., se richiesta dalla medesima clausola statutaria.

Motivazione

Vedi sub A.B.1

Norme collegate

Art. 2247Art. 2364Art. 2433

Massime collegate (5)