Clausola di mero gradimento e obbligo di acquisto da parte degli altri soci o di un terzo
Triveneto · I.I.5 · 9-2004
Azioni e quote - Diritti particolari del socio
Massima
È legittimo sottoporre i trasferimenti di partecipazioni, sia inter vivos che mortis causa, alla clausola statutaria di mero gradimento con il correttivo della previsione dell’obbligo di acquisto da parte dei soci o di un terzo in caso di diniego di gradimento. In tal caso non compete al socio alienante il diritto di recesso.
Norme collegate
Art. 2469