Coamministrazione a maggioranza

Triveneto · I.C.12 · 9-2004

Amministrazione e rappresentanza - Sistema di amministrazione

Massima

La clausola statutaria con la quale si prevede che l’amministrazione sia affidata congiuntamente a più persone con decisioni prese a maggioranza, presuppone che tale maggioranza debba essere calcolata per teste fra gli amministratori e non per partecipazione al capitale degli stessi, in quanto anche soci. In tal senso deve intendersi operante il rinvio all’art. 2258 c.c.

Norme collegate

Art. 2475Art. 2258

Massime collegate (2)