Competenza a deliberare la modifica delle condizioni dei prestiti obbligazionari ordinari emessi anteriormente alla riforma

Triveneto · H.K.6 · 9-2007

Altre forme di partecipazione - Obbligazioni

Massima

Nel caso di modifica delle condizioni di prestiti obbligazionari ordinari, emessi prima dell’entrata in vigore della riforma in forza di delibera dell’assemblea straordinaria dei soci, l’organo amministrativo è quello competente ad adottare la relativa delibera, posto che l’art. 2410 c.c., attribuisce ora agli amministratori, in via esclusiva, la competenza in ordine all’emissione di obbligazioni ordinarie (salvo che lo statuto disponga diversamente).

Resta, comunque, ferma la necessità che la modifica delle condizioni del prestito sia previamente approvata dall’assemblea degli obbligazionisti ai sensi dell’art. 2415 c.c.

Commento SNV

In tal senso anche la dottrina prevalente (Cavallo Borgia, Delle Obbligazioni, in Commentario Scialoja-Branca, 2005, 152 ss.; Pellegrino, L’organizzazione degli obbligazionisti, Milano, 2008, 199 ss.; Brancadoro, Art. 2410, in Commentario, a cura di Niccolini-Stagno d’Alcontres, Napoli, 2004, 950) nonché la giurisprudenza (Trib. Milano 18 agosto 1989, in Giurisprudenza Commerciale, 1991, II, 507)

Norme collegate

Art. 2410Art. 2415

Massime collegate (4)