Conferimenti di opera e servizi e polizza fideiussoria o fideiussione bancaria
Triveneto · I.A.6 · 9-2005
Conferimenti - Conferimenti d'opera
Massima
Nel caso di conferimenti di opera o servizi la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria di cui all’art. 2464, comma 6, c.c., devono garantire esclusivamente l’adempimento dell’obbligazione conferita e non la corretta valutazione della stessa.
Conseguentemente una volta esattamente adempiuta l’obbligazione cessa la validità delle garanzie che l’assistono, anche nel caso che l’opera compiuta o il servizio prestato abbiano avuto un valore inferiore rispetto a quello di conferimento. In tale ultimo caso dovranno essere effettuati gli opportuni interventi sul bilancio ed eventualmente sul capitale sociale.
Norme collegate
Art. 2464Art. 2465