Consiglio di gestione - sostituzione - termine di scadenza dei sostituti - autonomia statutaria
Triveneto · H.D.12 · 9-2006
Amministrazione e rappresentanza - Cessazione
Massima
Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più componenti del consiglio di gestione, il consiglio di sorveglianza provvede senza indugio alla loro sostituzione. In tal caso il componente così nominato scadrà insieme con quelli in carica all’atto della sua nomina, dovendosi ritenere applicabile in tal senso il principio generale desumibile dall’art. 2386, comma 3, c.c., anche se non richiamato dall’art. 2409-undecies c.c.
Norme collegate
Art. 2409-noviesArt. 2409-undeciesArt. 2386