Consiglio di sorveglianza - composizione - numero minimo legale - autonomia statutaria
Triveneto · H.D.13 · 9-2006
Amministrazione e rappresentanza - Nomina
Massima
La norma dell’art. 2409-duodecies c.c. fissa soltanto il numero minimo dei componenti il consiglio di sorveglianza (tre) lasciando all’autonomia statutaria la determinazione del numero massimo.
Appare legittimo che lo statuto possa prevedere, oltre ad un numero fisso di componenti il consiglio di sorveglianza (pari a tre o superiore), la sola determinazione di un numero minimo e massimo, lasciando in tale ultimo caso all’assemblea il potere di decidere, volta per volta, il numero dei componenti (entro i limiti statutari).
Norme collegate
Art. 2409-duodecies