Consiglio di sorveglianza - sostituzione - cooptazione - esclusione

Triveneto · H.D.15 · 9-2006

Amministrazione e rappresentanza - Cessazione

Massima

L’art. 2409-duodecies, comma 7, c.c. dispone che se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più componenti del consiglio di sorveglianza, l’assemblea provvede senza indugio alla loro sostituzione. Data la competenza esclusiva che la legge attribuisce all’assemblea in materia di sostituzione dei membri del consiglio di sorveglianza non appare ammissibile una clausola statutaria che preveda che la sostituzione possa avvenire secondo altri meccanismi, quale quello della cooptazione da parte dei membri rimasti in carica.

Norme collegate

Art. 2409-duodecies