Contenuto della relazione di stima ex art. 2545 undecies c.c. e obbligo di devoluzione ai fondi mutualistici

Triveneto · K.A.35 · 9-2011

Trasformazione - Trasformazione di consorzi e cooperative

Massima

La relazione giurata di stima del valore effettivo del patrimonio della cooperativa, redatta ai sensi dell’art. 2545-undecies c.c., deve contenere, anche implicitamente, la suddivisione tra la parte del patrimonio sociale che dev’essere devoluta ai fondi mutualistici e la restante parte del patrimonio che non sarà oggetto di devoluzione.

Nonostante il tenore letterale della norma si può ritenere che nell’espressione «dividendi non ancora distribuiti», contenuta nell’art. 2545-undecies, comma 1, c.c., debbano essere compresi anche tutti gli utili accantonati e non distribuiti e che l’obbligo di devoluzione ai fondi mutualistici debba intendersi limitato alle riserve indivisibili come determinate dall’art. 2545-ter c.c., conservando alla società trasformata l’intero valore del netto residuo.

Motivazione

Ai sensi dell’art. 2545-undecies, comma 2, c.c. alla deliberazione di trasformazione della società cooperativa in società lucrativa o in consorzio dev’essere allegata la relazione giurata di stima del valore effettivo del patrimonio sociale redatta da un esperto designato dal Tribunale nel cui circondario ha sede la cooperativa.

Sulla base del comma 1 del medesimo articolo, contestualmente alla trasformazione, l’assemblea deve deliberare la devoluzione ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

In relazione a tale previsione si impongono, anzitutto, due precisazioni:

la data di riferimento della perizia giurata dev’essere la più aggiornata possibile e comunque non anteriore di 120 giorni rispetto all’assemblea che delibera la trasformazione: il termine di cui all’art. 2501 quater c.c. può ritenersi espressione di un principio generale estensibile alla validità temporale di tutti i documenti peritali o contabili per i quali la legge non abbia dettato specifiche norme di aggiornamento temporale; il fine della devoluzione ai fondi mutualistici presuppone che la stima del patrimonio sociale debba avvenire a valori correnti (computando il valore dell’avviamento, anche se non acquisito a titolo oneroso) e non a valori storici; l’esecuzione di tale obbligo è di competenza dell’organo amministrativo, che potrà provvedervi solo dopo che la trasformazione avrà avuto effetto, con il decorso del termine di sessanta giorni dall’ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti.

Per poter effettuare la devoluzione ai fondi mutualistici, inoltre, sarà necessario che la relazione giurata di stima contenga non solo la determinazione del valore globale del patrimonio sociale, ma altresì la suddivisione tra la parte del patrimonio che dev’essere devoluta e la restante parte del patrimonio che non sarà oggetto di devoluzione.

Oggetto di devoluzione, secondo l’art. 2545-undecies, comma 1, c.c. è il valore effettivo del patrimonio, dedotti soltanto il capitale versato e rivalutato e i dividendi non ancora distribuiti: tale formulazione potrebbe apparire più ampia rispetto alla devoluzione delle sole riserve indivisibili.

Infatti, attraverso un’analisi meramente letterale della norma, si potrebbe concludere che debbano devolversi ai fondi mutualistici, oltre alle “riserve indivisibili” (e cioè non distribuibili ex art. 2545 ter c.c.), anche gli utili già accantonati in riserve distribuibili ma non ancora distribuite.

Nonostante il diverso tenore letterale, è da rilevare che, sotto il profilo sistematico, non vi sarebbe ragione di applicare alla trasformazione delle cooperative a mutualità non prevalente un trattamento deteriore rispetto a quello previsto per lo scioglimento delle stesse, laddove l’art. 2545ter c.c. prevede che siano devolute ai fondi mutualistici solo le “riserve indivisibili”.

Del pari non sarebbe giustificata la disparità di trattamento con la norma dettata dall’art. 223-quinquiesdecies, disp. att. c.c., che permette alle cooperative prive dei requisiti di mutualità secondo le condizioni indicate prima della riforma (art. 26 D.Lgs.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, richiamato dall’art. 14 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601) di trasformarsi in società lucrative:

senza alcuna devoluzione ai fondi mutualistici per le riserve accantonate fino al 1 gennaio 2004 (comma 1); con devoluzione ai fondi mutualistici delle sole “riserve indivisibili” accantonate dal 1 gennaio 2004 (comma 3).

Ancora, è da osservare come l’eventuale più ampia devoluzione ai fondi mutualistici in sede di trasformazione potrebbe essere facilmente aggirata attraverso la previsione di uno scioglimento anticipato, con devoluzione del patrimonio ai soci in misura più ampia di quella prevista per la trasformazione e successiva ricostituzione della cooperativa con conferimento da parte dei vecchi soci di quanto ricevuto dalla liquidazione della cooperativa liquidata.

Consegue che nell’espressione «dividendi non ancora distribuiti», contenuta nell’art. 2545-undecies c.c., devono ritenersi compresi anche tutti gli utili accantonati e non distribuiti e che l’obbligo di devoluzione ai fondi mutualistici si deve intendere limitato alle riserve indivisibili come determinate dall’art. 2545 ter c.c., conservando alla società trasformata l’intero valore del netto residuo.

Norme collegate

Art. 2545-undecies