Controllo del notaio depositario di atto estero ai fini dell’iscrizione nel registro delle imprese di una società proveniente da un ordinamento straniero
Triveneto · E.C.2 · 9-2014
Trasferimento sede - Dall'estero (trasformazione internazionale)
Massima
Al notaio depositario di un atto di trasferimento in Italia di società di capitali estera, con contemporaneo assoggettamento all’ordinamento interno, è affidato il controllo di legalità di cui all’art. 2436 c.c. Egli, pertanto, potrà procedere all’iscrizione nel competente registro delle imprese della società trasferita, solo dopo aver verificato che la stessa, assumendo la forma di una società italiana, abbia tutti i requisiti essenziali richiesti dalla normativa interna per il tipo societario adottato.
Qualora tale verifica si concluda con esito negativo, il notaio non potrà procedere all’iscrizione fino a quando l’assemblea della società non provveda all’adeguamento dello statuto alle disposizioni inderogabili della legge italiana (ex art. 25, comma 3, legge n. 218/95), al fine di conformare la società ad uno dei modelli tipizzati dal nostro ordinamento. Tale adeguamento potrà essere contestuale all’atto di deposito della delibera estera di trasferimento della sede sociale in Italia, come anche successivo a tale deposito.
In caso di rifiuto di iscrizione il notaio dovrà comunque dare comunicazione agli amministratori ex art. 2436, comma 3, c.c. al fine di consentirgli di attivare i rimedi previsti da detta disposizione.
Si ritiene che i conservatori degli archivi notarili, pur legittimati a ricevere in deposito e conservare gli originali e le copie degli atti pubblici rogati e delle scritture private autenticate in uno Stato estero prima di farne uso nello Stato italiano (art. 106 legge not.), non possano ricevere in deposito atti costitutivi o modificativi di società di capitali formati all’estero, non essendo investiti della funzione di controllo di legalità di cui agli artt. 2330, comma 1, e 2436, comma 1, c.c., richiamati anche in materia di s.r.l. e di cooperative (vedi orientamento A.A.5).
Nel caso di società di persone, il notaio italiano dovrà rifiutarsi di ricevere in deposito l’atto estero di trasferimento in Italia di società straniera con mutamento della lex societatis qualora non ricorrano le condizioni previste dalla legge, poiché per dette società il controllo di legalità avviene ex ante, tant’è che l’iscrizione nel registro imprese può avvenire anche su richiesta dei soli amministratori o dei soci ai sensi dell’art. 2296 c.c.
[la materia è stata successivamente disciplinata dal D.Lgs. 2023 n. 19 (entrato in vigore il 22 marzo 2023), ndr]
Motivazione
Nell’orientamento A.A.5 si è motivata la riserva ai notai (con esclusione degli altri pubblici ufficiali cui è attribuita una, seppur limitata, facoltà di rogito) della competenza a ricevere atti costitutivi o modificativi di società di capitali, essendo la stessa necessariamente collegata allo svolgimento della funzione di controllo di legalità ai sensi degli artt. 2330, comma 1, e 2436, comma 1, c.c. richiamati anche in materia di s.r.l. e di cooperative.
Nell’orientamento E.C.1 si è sostenuto che queste stesse ed altre ragioni (ricavabili dall’art. 106 legge not.) debbono a maggior ragione escludere da tale competenza i pubblici ufficiali ed i notai stranieri.
In questo orientamento si precisa che il notaio italiano, unico legittimato a ricevere in deposito l’atto di trasferimento in Italia della sede di società di capitali estera, in quanto titolare esclusivo del controllo di legalità di cui all’art. 2436 c.c., deve procedere al suddetto vaglio di legittimità non al momento della ricezione in deposito del verbale dell’assemblea redatto dal notaio straniero, ma nei trenta giorni successivi al deposito e cioè nel termine concesso dalla norma in parola per procedere al controllo medesimo.
Per opinione unanime il notaio che è chiamato a ricevere in deposito un atto redatto da pubblico ufficiale estero, oltre ad un controllo formale relativo alla provenienza dell’atto estero, alla sua legalizzazione o all’apostille e alla sua traduzione certificata conforme, deve effettuare anche il controllo di legalità dell’atto medesimo, al fine di evitare che possa essere utilizzato nel nostro ordinamento un atto che non sia compatibile con le norme ed i principi interni. Tuttavia, detto controllo di legalità effettuato all’atto del deposito del verbale di trasferimento della sede di società straniera in Italia deve limitarsi ad un mero accertamento della completezza e della legittimità formale della deliberazione assembleare. Infatti, l’eventuale rilievo di illegittimità di quanto oggetto della deliberazione assembleare non può essere fatto attraverso il rifiuto di ricevere in deposito l’atto; poiché in tal caso gli amministratori della società non potrebbero ricorrere al tribunale per ottenere l’iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione ritenuta illegittima dal notaio.
Al fine di permettere alla società di accedere al rimedio giurisdizionale del ricorso al tribunale, una lettura costituzionalmente orientata delle norme sul deposito degli atti stranieri e di quelle sul controllo delle deliberazioni societarie prima dell’iscrizione nel registro delle imprese, impone al notaio di ricevere in deposito il verbale della società straniera, pur in presenza di un oggetto della deliberazione assembleare che egli ritiene non conforme alle condizioni stabilite dalla legge. In tal caso il notaio depositario, nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento dell’atto in deposito (in tal senso l’articolo unico della legge 13 marzo 1980, n. 73, come modificato dall’art. 6 del D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 516 dispone che «1. Per gli atti ricevuti od autenticati all’estero, i termini di cui all’art. 2671 del codice civile decorrono dalla data del deposito effettuato a norma dell’art. 106, n. 4, della legge 16 febbraio 1913, n. 89. 2. Per gli atti ricevuti o autenticati all’estero per i quali sia prevista la pubblicità nel registro delle imprese, i termini decorrono dalla data stabilita nel comma 1, ma il deposito per l’iscrizione deve avvenire entro il quarantacinquesimo giorno successivo al compimento dell’atto»), dovrà comunicare agli amministratori della società che non ritiene adempiute le condizioni stabilite dalla legge e gli amministratori, nei trenta giorni successivi, potranno convocare l’assemblea per gli opportuni provvedimenti, oppure ricorrere al tribunale affinché ne ordini l’iscrizione nel competente registro delle imprese.
La riserva ai notai (con esclusione degli altri pubblici ufficiali cui è attribuita una, seppur limitata, facoltà di rogito) della funzione di controllo di legalità ai sensi degli artt. 2330, comma 1, e 2436, comma 1, c.c., fa ritenere che i conservatori degli archivi notarili non possano ricevere in deposito atti costitutivi o modificativi di società di capitali formati all’estero (vedi orientamento A.A.5).
Nel caso di società di persone, invece, il notaio italiano non è tenuto ad alcun controllo di legalità ulteriore rispetto a quello che deve effettuare all’atto del deposito dell’atto estero, non essendo obbligato ad eseguirne l’iscrizione nel registro delle imprese. In tal caso, pertanto, si ritiene che il controllo dell’atto della società di persone che trasferisce la propria sede in Italia effettuato al momento del deposito debba investire anche la valutazione sulla compatibilità sostanziale dell’atto con il nostro ordinamento.
In pratica, in questo caso il controllo dovrà essere analogo a quello previsto dall’art. 28 della legge notarile e quindi dovrà essere quello che il notaio esegue sugli atti da lui direttamente ricevuti, sempre al fine di evitare che si immettano nel nostro ordinamento atti sostanzialmente illegittimi.
Pertanto, nel caso di società di persone, il notaio dovrà rifiutarsi di ricevere in deposito l’atto estero di trasferimento in Italia di società straniera con mutamento della lex societatis qualora non ricorrano le condizioni previste dalla legge, poiché per dette società il controllo di legalità avviene ex ante, tant’è che l’iscrizione nel registro imprese può avvenire anche su richiesta dei soli amministratori o dei soci ai sensi dell’art. 2296 c.c.