Copertura perdite e utile di periodo

Triveneto · H.G.9 · 9-2005

Riduzione del capitale sociale - Ripianamento perdite

Massima

In caso di operazione di copertura perdite sulla base di una situazione patrimoniale infra annuale, che oltre alle perdite relative agli esercizi precedenti registri anche un c.d. utile di periodo, nella determinazione delle perdite da coprire si deve tener conto anche di detto risultato positivo di periodo.

La perdita da coprire dovrà, pertanto, corrispondere all’importo delle perdite accumulate nell’esercizio e/o negli esercizi precedenti decurtato dell’importo del risultato positivo infra annuale (perdite da coprire = risultato negativo - risultato positivo).

Motivazione

Con l’orientamento in commento si affronta la problematica della rilevanza dell’utile di periodo, risultante da una situazione patrimoniale infra annuale, ai fini del calcolo delle perdite incidenti sul capitale sociale.

In dottrina ed in giurisprudenza si sono confrontate due distinte opinioni:

- quella minoritaria ritiene illegittimo l’utilizzo degli utili di periodo, perché non si tratterebbe di risultati consolidati. Detti utili si risolverebbero in un dato puramente contabile, una posta attiva potenziale, la cui rilevanza si ha solo con l’approvazione definitiva del bilancio finale di esercizio; prima di tale momento gli utili non possono essere distribuiti e quindi non possono essere neppure utilizzati a copertura perdite;

- quella prevalente, al contrario, ritiene dovuto l’utilizzo degli utili di periodo a decurtazione delle perdite relative al medesimo periodo, perché altrimenti si finirebbe per non considerare la reale situazione patrimoniale della società al momento in cui viene assunta la delibera di copertura delle perdite, favorendo una possibile illegittima riduzione del capitale a fronte di un patrimonio netto positivo. Anche gli utili di periodo, come qualsiasi altra sopravvenienza attiva, costituiscono un elemento del patrimonio sociale di cui si deve tener conto.

L’orientamento in commento segue l’opinione prevalente, alla quale ha aderito anche la Suprema Corte di Cassazione, che in più pronunce ha avuto modo di ribadire che «nella determinazione dell’entità complessiva delle perdite sulla quale l’assemblea, ai sensi dell’art. 2447 c.c., è chiamata a provvedere, si deve tener conto anche degli eventuali risultati positivi di periodo (cd. utili di periodo) manifestatisi nella frazione di esercizio successiva all’ultimo bilancio.» (vedasi ad esempio Cass. 23 marzo 2004, n. 5740).

Pertanto, nel caso di delibera di copertura perdite, assunta sulla base di una situazione patrimoniale infra annuale, che oltre alle perdite relative agli esercizi precedenti registri anche un c.d. utile di periodo, nella determinazione delle perdite da coprire si deve tener conto anche di detto risultato positivo di periodo.

La perdita da coprire dovrà corrispondere, come espressamente indicato nell’orientamento in commento, all’importo delle perdite accumulate nell’esercizio e/o negli esercizi precedenti decurtato dell’importo del risultato positivo infra annuale (perdite da coprire = risultato negativo - risultato positivo).

Infatti:

- da un lato, la situazione infra annuale deve essere redatta con gli stessi criteri del bilancio di esercizio, cosicché anche in tale situazione, come nel bilancio di esercizio, possono essere indicati esclusivamente i risultati negativi ed i risultati positivi effettivamente realizzati;

- dall’altro, escludere tale utilizzabilità porterebbe ad una riduzione del capitale, pur in presenza di una posta attiva, al di fuori delle condizioni previste dall’art. 2445, commi 3 e 4, c.c. a tutela dei terzi.

Ne discende, anche, che se il risultato positivo, registrato nell’esercizio in corso, fosse di importo tale da coprire tutte le perdite precedenti, non sarebbe neppure possibile procedere alla riduzione del capitale, mentre se fosse di importo tale da ricondurre dette perdite entro il limite del terzo del capitale sociale, la riduzione sarebbe puramente facoltativa.

Norme collegate

Art. 2424Art. 2445Art. 2446Art. 2447

Massime collegate (2)