Decadenza del collegio sindacale e del revisore contabile in seguito a trasformazione societaria

Triveneto · K.A.9 · 9-2006

Trasformazione - Trasformazione in generale

Massima

Nel caso in cui una società dotata di collegio sindacale e/o di revisore si trasformi in un tipo incompatibile con la presenza di tali organi i componenti degli stessi decadono dalla data di efficacia della trasformazione.

Tra i tipi incompatibili con la presenza del collegio sindacale e/o del revisore, oltre alle società di persone, è da annoverare anche la società a responsabilità limitata che non versi nelle condizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 2477 c.c. e che non abbia recepito nel proprio statuto la previsione di nomina facoltativa del collegio sindacale o del revisore ai sensi del comma 1 del medesimo art. 2477 c.c.

Norme collegate

Art. 2477Art. 2397Art. 2409-bisArt. 2500-sexies

Massime collegate (3)