Decorrenza del termine di cui all’art. 2505, comma 3, c.c.

Triveneto · L.E.5 · 9-2009

Fusione e scissione - Particolari fattispecie di fusione e scissione

Massima

Si ritiene che il termine di otto giorni concesso ai soci dall’art. 2505, comma 3, c.c. per avocare a sé la decisone di fusione, nell’ipotesi ivi prevista, non decorra dal deposito del progetto nel registro imprese, come letteralmente proposto dalla norma, bensì dalla sua successiva iscrizione.

Appare infatti contrario ai principi dell’ordinamento che un termine decorra da un evento non conoscibile.

Quanto sopra si ritiene valido anche nell’ipotesi in cui le disposizioni dell’art. 2505, comma 3, c.c. trovino applicazione per effetto del richiamo ad esse operato dall’art. 2505-bis, comma 3, c.c.

Norme collegate

Art. 2506-terArt. 2505Art. 1 D.Lgs. 2012 n. 123Art. 2505-bisArt. 2502Art. 2501-ter

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