Definizione di mero gradimento

Triveneto · H.I.1 · 9-2004

Azioni e quote - Limiti al trasferimento

Massima

Costituisce clausola di mero gradimento rimettere al potere discrezionale dei soggetti di cui all’art. 2355 bis, comma 2, c.c., la facoltà di concedere o meno il gradimento all’alienazione delle azioni senza dettare condizioni specifiche oggettive alle quali subordinare il gradimento ed affidando quindi il giudizio alla discrezionalità dei soggetti preposti al gradimento.

Norme collegate

Art. 2355-bis

Massime collegate (5)