Delegabilità di funzioni a determinati liquidatori
Triveneto · J.A.17 · 9-2010
Scioglimento e liquidazione della società - Società di capitali
Massima
Poiché l’art. 2487, comma 1, lett. a) c.c. non pone limiti alla facoltà dell’assemblea (o dello statuto) di dettare le regole di funzionamento del collegio dei liquidatori, si ritiene lecita la previsione operata ai sensi di detta disposizione in base alla quale il collegio dei liquidatori possa delegare ad uno o più dei suoi componenti determinate funzioni.
Norme collegate
Art. 2489Art. 2487Art. 2484Art. 2487-bisArt. 2491