Delibera di aumento di capitale in presenza di un precedente aumento non integralmente liberato

Triveneto · I.G.3 · 9-2004

Aumento di capitale - Aumento oneroso

Massima

L’art. 2481, comma 2, c.c., che prevede che la decisione di aumentare il capitale sociale non può essere “attuata” fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti, implicitamente consente che un aumento di capitale possa essere deliberato anche in presenza di un precedente aumento sottoscritto e non integralmente versato.

L’aumento di capitale gratuito, essendo per sua natura incompatibile con un’esecuzione differita, risolvendosi in una mera imputazione contabile, può essere deliberato ed attuato anche in presenza di azioni non integralmente liberate.

Motivazione

Per la motivazione dell’orientamento in oggetto si rinvia a quanto esposto nell’analoga fattispecie in materia di società azionarie sub orientamento H.G.2.

A livello sistematico si ritiene infatti che, nonostante la diversità di formulazione normativa adottata nell’art. 2481 c.c. rispetto a quella dettata in tema di società per azioni all’art. 2438 c.c., non sussistano ragioni per addivenire a differenti conclusioni sulla adottabilità di delibere di aumento di capitale in pendenza di conferimenti ancora dovuti, posto che la ratio delle due norme appare identica.

Norme collegate

Art. 2438Art. 2481-bis

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