Deliberazioni sulle perdite di società soggetta a concordato preventivo o ad accordo di ristrutturazione dei debiti omologati

Triveneto · P.B.1 · 9-2015

Procedure concorsuali - Concordato

Massima

Ai sensi dell’art. 182 sexies L.F., alle società che domandano l’ammissione al concordato preventivo o l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti non si applicano, dalla data della domanda e fino all’omologazione, le disposizioni sulla tutela dell’integrità del capitale sociale dettate dagli artt. 2446, commi 2 e 3; 2447; 2482 bis, commi 4, 5 e 6; 2482 ter e 2484, n. 4, c.c. Successivamente all’omologazione le suddette disposizioni tornano a trovare piena applicazione, ancorché il piano o l’accordo non siano stati ancora eseguiti. In tale fase, per determinare se la società si trovi in uno stato di perdita rilevante che imponga una riduzione del capitale, una trasformazione o il suo scioglimento, occorre tenere conto di quanto previsto dal piano concordatario o dall’accordo di ristrutturazione, dunque:

delle sopravvenienze attive determinate dalla riduzione dei debiti (falcidia); dell’eventuale maggior valore di realizzo dei beni sociali, di cui è prevista la vendita per soddisfare i creditori, rispetto a quello contabile; dell’eventuale previsione che contempli il pagamento di una percentuale di determinate passività con utili futuri prodotti dalla società; di ogni altro eventuale accordo idoneo a modificare la situazione patrimoniale e finanziaria della società.

All’assemblea chiamata a deliberare sulle perdite dovrà comunque essere sottoposta la situazione patrimoniale di cui agli artt. 2446 o 2482 bis c.c., la quale, dovendo rappresentare in maniera veritiera e corretta la situazione patrimoniale e finanziaria della società tenendo conto degli effetti del piano concordatario o dell’accordo di ristrutturazione, dovrà essere redatta, ai sensi dell’art. 2423, comma 4, c.c., derogando alle disposizioni di legge sul bilancio incompatibili con tale rappresentazione veritiera (potranno, ad esempio, essere operate rivalutazioni o create nuove poste rappresentanti specifici effetti del piano).

Dell’eventuale deroga e della sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico si dovrà dare motivazione e conto nella relazione degli amministratori (o nella nota integrativa, se predisposta - vedi orientamenti H.G.26 e I.G. 40).

Motivazione

L’orientamento in oggetto affronta il problema della corretta determinazione del patrimonio netto contabile di una società che abbia visto omologata la propria domanda di concordato preventivo in continuità, o il proprio accordo di ristrutturazione dei debiti ex art 182 bis legge fall., ma che non abbia ancora eseguito il relativo piano.

Tale determinazione è di particolare importanza, posto che l’art. 182 sexies legge fall. (introdotto dall’art. 33 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83) dispone che successivamente all’omologa di uno dei suddetti piani tornano a trovare piena applicazione gli articoli del codice civile posti a tutela dell’integrità del capitale sociale, con la conseguenza che ove venissero riscontrate perdite di capitale rilevanti la società dovrebbe adottare gli opportuni provvedimenti di ricapitalizzazione o trasformazione, pena il suo scioglimento.

Nella fase in cui una società non ha ancora eseguito un piano di ristrutturazione dei debiti omologato (sia esso un concordato o un accordo ex art. 182 bis legge fall.) non è però semplice determinare quale sia il suo patrimonio netto contabile civilisticamente rilevante, posto che le regole legali sulla redazione del bilancio mal si prestano a rappresentare in maniera veritiera e corretta la reale situazione patrimoniale e finanziaria di una società che si trovi in tale fase.

Non può comunque sussistere alcun dubbio sulla circostanza che nel predisporre la situazione patrimoniale di una società che abbia visto omologato un piano di ristrutturazione dei debiti è necessario tenere conto anche degli effetti legali del piano.

Per quanto riguarda i debiti, l’omologa del piano incide immediatamente sulla loro riduzione, poiché chiude la procedura e rende esecutivo l’accordo, vincolando i creditori. La circostanza che il piano omologato possa essere risolto in ipotesi di inadempimento del debitore o per impossibilità sopravvenute non incide sulla immediatezza dei suoi effetti, che comunque si producono. E’ dunque necessario, nella predisposizione della situazione patrimoniale, tener conto della sopravvenienza attiva determinata dalla falcidia prevista dal piano, al fine di rappresentare in maniera veritiera e corretta la reale esposizione debitoria che si è venuta a determinare dopo l’omologa.

A tale conclusione era arrivata anche la giurisprudenza anteriore all’introduzione dell’art. 182 sexies nella legge fallimentare. Il Tribunale di Ancona, sezione II, in una sentenza del 12 aprile 2012, ha avuto modo di affermare che “la riduzione dell’ammontare dei debiti per effetto della ristrutturazione proposta a seguito dell’omologa del concordato è suscettibile di determinare una sopravvenienza attiva nel patrimonio sociale necessariamente destinata ad essere utilizzata per abbattere la perdita maturata prima dell’ingresso della società in procedura, e può essere idonea alla ricostruzione del capitale”.

Che quanto affermato dal Tribunale di Ancona sia condivisibile è dimostrato anche dalla circostanza che, se fosse vero il contrario, l’omologa del piano determinerebbe di regola la sua impossibile esecuzione, posto che imporrebbe l’obbligo di impiegare risorse finanziarie maggiori rispetto a quelle previste nell’accordo di risanamento. Una tale conclusione appare talmente paradossale da smentirsi da sola.

Accade poi di frequente che il piano di ristrutturazione preveda il pagamento di determinati debiti con il ricavato della vendita di beni sociali.

Di regola, la previsione sul prezzo di vendita contenuta nel piano è particolarmente attendibile, in quanto è verificata sia dal professionista attestatore (tanto nel concordato quanto nell’accordo di ristrutturazione) che dal commissario giudiziale (ex art. 172 legge fall. in caso di concordato preventivo), è accettata dai creditori ed è omologata dal tribunale. Per rappresentare, dunque, in maniera corretta tale vicenda nella situazione patrimoniale della società, i beni destinati ad essere alienati per estinguere determinate passività dovrebbero essere iscritti allo stesso valore di queste ultime.

Nel caso concreto ciò potrebbe risultare in contrasto con la regola del costo contenuta nell’art. 2426 c.c.. Si pensi all’ipotesi di una società che abbia riscattato un bene da un leasing e che per tale motivo lo abbia iscritto in bilancio ad un valore sensibilmente inferiore a quello di mercato.

Verificandosi tale ipotesi, sarà dunque necessario procedere ad una rivalutazione del bene al fine di impedire che dalla situazione patrimoniale risulti uno squilibrio tra passività e attività non corrispondente al vero.

La rivalutazione, essendo giustificata da un evento eccezionale e tipico, quale l’omologa da parte del tribunale di un piano di ristrutturazione dei debiti, appare conforme al disposto dell’art 2423, comma 4, c.c., secondo il quale quando, in casi eccezionali, l’applicazione di una disposizione di legge sulla redazione del bilancio è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata.

Talvolta può anche accadere che nel piano sia previsto il pagamento di una percentuale di debiti con utili futuri.

Gli accordi sul punto sono di due tipi. Un primo, di certa legittimità, prevede l’impegno a pagare una determinata percentuale di debiti con gli utili che matureranno nella prosecuzione dell’attività di impresa, falcidiando la residua parte, con la conseguenza che se non verranno conseguiti utili sufficienti a pagare detti debiti si verificherà l’inadempimento del piano e la conseguente sua risoluzione. Un secondo, la cui legittimità non è del tutto pacifica, subordina il pagamento di una determinata percentuale di debiti all’effettivo raggiungimento di utili futuri, per cui, in ipotesi di mancato conseguimento di tali utili, i debiti residui saranno comunque estinti.

Gli esposti accordi sono di difficile rappresentazione in una situazione patrimoniale redatta nel rispetto delle norme codicistiche sul bilancio, in quanto gli utili sperati non sono valorizzabili in alcun modo, salvo qualificarli impropriamente come “avviamento” (il quale a sua volta è iscrivibile in bilancio solo se acquistato a titolo oneroso), mentre i debiti che si estinguono in caso di mancato conseguimento di utili futuri, essendo una categoria ipotizzabile solo nelle procedura di ristrutturazione dei debiti, non sono presi in considerazione da nessuna norma contabile.

Si deve quindi ritenere che anche in questo caso sia necessario “forzare” il sistema, derogando a quelle disposizioni di legge che siano in contrasto con una rappresentazione veritiera e corretta della realtà.

Pertanto, qualora il piano preveda che determinati debiti verranno pagati solo se si produrranno utili futuri, detti debiti dovranno essere stralciati dalla situazione patrimoniale attuale, in quanto non gravano sul patrimonio immediato della società: se gli utili futuri non verranno conseguiti detti debiti saranno comunque estinti.

Qualora, invece, sia garantito il pagamento di una determinata percentuale di passività con utili futuri il cui conseguimento è “certificato” nel piano, pena la risoluzione della procedura, detta percentuale di passività non potrà essere stralciata dalla situazione patrimoniale, in quanto rimane attuale, ma dovrà essere controbilanciata con l’inserimento di una specifica posta dell’attivo che evidenzi l’utile atteso, una sorta di “avviamento da piano di ristrutturazione”.

In conclusione, si ritiene che i bilanci e le situazioni patrimoniali di una società ammessa ad una procedura di concordato preventivo in continuità o ad un accordo di ristrutturazione dei debiti debbano essere redatti in modo da rappresentare in maniera chiara, veritiera e corretta gli effetti del piano omologato sul patrimonio della società, derogando, ove necessario, alle disposizioni di legge con ciò incompatibili ai sensi dell’art. 2423, comma 4, c.c., rendendo in tal modo possibile la corretta applicazione delle norme codicistiche che tutelano l’integrità del capitale sociale

Norme collegate

Art. 2446Art. 2482-bis

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