Denominazione o ragione sociale di s.t.p.

Triveneto · Q.A.3 · 12-12

Atto costitutivo - Denominazione

Massima

La denominazione o la ragione sociale di una s.t.p. devono contenere l’indicazione “società tra professionisti”.

L’indicazione “società tra professionisti”, o la sua sigla, non è sostitutiva dell’ulteriore precisazione del modello societario prescelto (s.n.c, s.a.s., s.r.l., s.a.p.a., s.p.a., s.coop.) pertanto tale indicazione dovrà essere aggiunta a quella del modello adottato.

Motivazione

In ragione del fatto che le s.t.p. non costituiscono un genere autonomo con causa propria ma sono delle normali società del tutto disciplinate dalla normativa propria del tipo legale prescelto, salve unicamente le deroghe e le integrazioni espressamente previste dalla legge n. 183/2011 (v. Orientamento Q.A.2), il comma 5 dell’art. 10 – il quale prescrive che la denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di “società tra professionisti”– deve essere coordinato con le norme che disciplinano la ragione o la denominazione sociale dei modelli utilizzati e, quindi, deve intendersi che l’indicazione di “società tra professionisti” deve essere aggiunta alla normale indicazione del tipo prescelto in quanto prescritta dalla relativa normativa.

Solo una s.t.p. che adotti il modello della società semplice potrà, quindi, recare l’indicazione nella ragione sociale unicamente della dizione “società tra professionisti” senza aggiungere quella di “società semplice”, in quanto per tale tipo la legge non prescrive l’indicazione del rapporto sociale.

Sulla base della prassi e della giurisprudenza dominanti in tema di ragione e denominazione sociale dei modelli societari contenuti nei Titoli V e VI del Libro V del Codice Civile, per le quali le medesime possono essere indicate anche solo in sigla, è da ritenere che anche l’indicazione di “società tra professionisti” possa essere espressa solamente in sigla (s.t.p.).

Norme collegate

Art. L. 2011 n. 183

Massime collegate (1)