Deroga dei quorum legali per le decisioni dei soci di s.r.l.
Milano · 42 · 18-11-2004
Assemblea e decisioni dei soci - Quorum
Massima
Sono conformi alla legge le clausole statutarie che nella s.r.l. richiedano l’unanimità dei soci per l’adozione di decisioni assembleari ed extraassembleari.
Sono altresì conformi alla legge le clausole statutarie che stabiliscano quorum diversi (più alti o più bassi) di quelli previsti dagli artt. 2479, comma 6°, e 2479 bis, comma 3°, c.c.
Motivazione
Gli artt. 2479, comma 6°, e 2479 bis, comma 3°, danno ampia libertà ai soci nel fissare nell’atto costitutivo il consenso necessario e sufficiente per l’adozione delle loro decisioni: siano esse prese in sede assembleare o extraassembleare. In tali ampi margini vi è posto tanto per la introduzione del principio di unanimità sia per singole decisioni, sia – in ipotesi di s.r.l. ad accentuata configurazione personalistica – per tutte le decisioni, quanto per la fissazione di quorum superiori o inferiori a quelli dettati in via suppletiva dalla legge.
Contro il ricorso all’unanimità – ammessa dalla maggior parte dei commentatori della riforma – non valgono le tradizionali obiezioni
dell’essere ciò di ostacolo all’operatività della società e dell’essere il principio di maggioranza connaturato alla natura collegiale delle decisioni.
Alla prima obiezione si risponde che il legislatore non si preoccupa di assicurare l’operatività e il mantenimento in vita della s.r.l. a dispetto di una diversa volontà di alcuni soci e degli accordi formalizzati nell’atto costitutivo, come invece avviene nella s.p.a.: solo in quest’ultima, e non anche nel primo tipo sociale, infatti, si impone un quorum inderogabile per l’assunzione delle decisioni “vitali” (nomina e revoca delle cariche sociali e approvazione del bilancio: cfr. art. 2369, comma 4°, c.c.).
Alla seconda obiezione si replica:
che il principio di maggioranza è un elemento naturale, non già essenziale, dei procedimenti collegiali, come – almeno nella s.r.l. – dimostra la previsione legale di delibere unanimi per la modifica (nonché, implicitamente, per la introduzione e per la soppressione) di diritti particolari del socio (art. 2468, comma 4°, c.c.); che l’obiezione potrebbe, in tesi, valere soltanto per le decisioni collegiali, e dunque non in quelle adottate per consultazione scritta e per consenso espresso per iscritto: ma allora non si comprenderebbe perché la stessa decisione, che per scelta statutaria sia da prendere all’unanimità fuori dall’assemblea, in quest’ultima non possa essere condizionata al consenso unanime; che è nota l’assoluta prevalenza, nella realtà economica, di s.r.l. composte da due/tre soci la cui interna maggioranza, o per necessità (due soci al 50%) o per scelta di quorum ad hoc, è tale soltanto in apparenza, ma richiede di fatto l’unanimità.