Deroga statutaria al termine di liquidazione della partecipazione del recedente
Triveneto · I.H.14 · 9-2005
Recesso - Recesso in s.r.l.
Massima
Non è possibile derogare statutariamente al termine di centottanta giorni previsto dal quarto comma dell’art. 2473 c.c., per il rimborso della partecipazione al socio receduto. Quanto sopra, ovviamente, con riferimento alle cause di recesso legali ed inderogabili, nulla ostando alla libera determinazione statutaria di modalità e termini diversi se riferiti ad ipotesi in cui il socio esercita il diritto di recesso invocando una causa convenzionale introdotta nello statuto ai sensi del comma 1, primo periodo, dell’art. 2473 c.c. Deve intendersi, invece, precluso all’autonomia statutaria di intervenire sulle prescrizioni poste a presidio dell’integrità del capitale sociale, e dunque, finalizzate a tutelare interessi riferibili anche a soggetti terzi.
Motivazione
L’istituto del recesso, nell’ambito della disciplina societaria, ha assunto grande rilevanza ed interesse.
Lo stesso legislatore della riforma, nella Relazione al D.Lgs. 17 gennaio 2003 n.6, ha enfatizzato l’istituto come “lo strumento più efficace di tutela per il socio” e ha conseguentemente ampliato le possibilità di ricorrere al recesso da un lato incrementando, rispetto al sistema previgente, le cause legali di recesso, dall’altro, e soprattutto, autorizzando l’atto costitutivo a prevederne di ulteriori concedendo così ampi spazi all’autonomia statutaria. Il recesso è posto, quindi, a tutela del socio, onde assicurargli una possibilità di «uscita» dalla società nel caso in cui siano venute meno le condizioni che lo avevano indotto ad entrarvi ed è particolarmente importante in un tipo come la s.r.l. dove il disinvestimento per trasferimento si presenta non agevole in quanto la partecipazione è ben difficilmente negoziabile sul mercato.
Tale accentuato favor verso il socio recedente ha trovato tuttavia contrappeso nella considerazione degli interessi della società (o della maggioranza dei soci) e del principio di tutela dell’integrità del capitale sociale e quindi degli interessi dei creditori sociali che trovano sviluppo rispettivamente nel penultimo ed ultimo comma dell’art. 2473 c.c.
È ormai pacifico, anche in base ad argomenti testuali, che le cause legali di recesso siano insopprimibili e che la stessa disciplina prevista dal legislatore nell’art. 2473 c.c. sia inderogabile se riferita appunto alle cause legali di recesso (pur se in materia di s.r.l. non viene ripetuta la disposizione dell’art. 2437, ultimo comma, c.c. che in materia di s.p.a. commina la nullità di ogni patto volto a rendere più gravoso l’esercizio del diritto di recesso). Diversamente si deve concludere con riferimento alle cause di recesso facoltative, stante l’ampia autonomia statutaria concessa dal legislatore. Ciò trova conferma testuale nella prima parte del comma 1 dell’art. 2473 c.c. ove è espressamente stabilito che l’atto costitutivo può individuare ipotesi (ulteriori a quelle legali enucleate dal successivo periodo) in cui il socio è legittimato a recedere dalla società ed è pure espressamente previsto che in tal caso l’atto costitutivo ne determina “le relative modalità".
Nelle ipotesi convenzionali di recesso (cioè quelle introdotte nello statuto nell’ambito dell’autonomia statutaria ai sensi dell’art. 2473, comma 1, primo periodo, c.c.), infatti, avuto riguardo alla natura degli interessi tutelati dalle norme disciplinati i vari profili del procedimento, salvi divieti specifici e salvo il liberamente determinare il valore di liquidazione della quota del socio receduto in maniera inferiore rispetto a quello che risulterebbe applicando i criteri legali previsti all’art. 2473 c.c. (cfr. Orientamento I.H.21), fissare termini finali per l’esercizio del recesso inferiori a quello di quindici giorni riveniente dall’applicazione analogica dell’art. 2473-bis c.c. e, pure, estendere il termine per il rimborso della partecipazione oltre i centottanta giorni previsti dall’art. 2473 c.c.
Inoltre, è da ritenere che la stessa disciplina prevista in tema di procedimento di liquidazione sia in qualche misura derogabile per via statutaria: così può essere modificata e/o invertita la sequenza dei passaggi della procedura di liquidazione, nel senso ad esempio di anteporre l’offerta a terzi all’offerta ai soci; oppure può essere limitata solo ad alcune delle fasi previste ex lege (ad esempio escludendo la cessione a terzi).