Derogabilità a parte dei procedimenti di fusione o scissione nelle società con capitale rappresentato da azioni
Triveneto · L.D.5 · 9-2008
Fusione e scissione - Fusione e scissione - deroghe al procedimento
Massima
In virtù dell’applicazione diretta ed analogica delle disposizioni di cui agli artt. 2505-quater e 2506-ter c.c., nonché dei principi generali dell’ordinamento in ordine alla disponibilità dei diritti soggettivi (vedi orientamento L.D.3), nelle società con capitale rappresentato da azioni è possibile con il consenso di tutti i soci (compresi quelli senza diritto di voto o con voto limitato) e di tutti gli eventuali altri soggetti aventi diritto di voto nella decisione di fusione o scissione (usufruttuari, titolari di pegno, possessori di strumenti finanziari):
derogare ai termini di cui agli artt. 2501-ter e 2501-septies c.c.; dispensare gli amministratori dalla redazione della situazione patrimoniale ex art. 2501-quater c.c. e dalla predisposizione della relazione illustrativa ex art. 2501-quinquies c.c.; rinunciare alla relazione degli esperti ex art. 2501-sexies c.c.
In presenza di obbligazionisti convertibili è necessario anche il loro consenso unanime, oltre a quello dei soggetti di cui sopra, per rinunciare alla relazione degli esperti ex art. 2501-sexies c.c. (vedi orientamento L.A.12).
In detta ultima ipotesi è comunque fatta salva l’integrale applicazione dell’art. 2503-bis c.c.