Derogabilità dell’art. 2539, comma 2, c.c.

Triveneto · M.A.21 · 9-2008

Assemblea e decisioni dei soci - Rappresentanza in assemblea

Massima

La norma di cui all’art. 2539, comma 2, c.c., secondo cui «il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell’assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all’impresa», lungi dal costituire una regola di carattere generale, si riferisce solo alle cooperative in cui, in relazione all’oggetto sociale, la qualità di socio è assunta da determinate persone fisiche nell’esercizio della propria attività di impresa.

Anche in questo caso è peraltro possibile stabilire statutariamente che le deleghe assembleari, ancorché rilasciate da un socio imprenditore individuale, possano essere conferite solamente a soci.

Norme collegate

Art. 2538Art. 2539

Massime collegate (3)