Determinazione dei poteri dei liquidatori
Triveneto · J.A.7 · 9-2004
Scioglimento e liquidazione della società - Società di capitali
Massima
È legittima la deliberazione di nomina dei liquidatori di una società di capitali che non individui analiticamente i poteri attribuiti agli stessi nella fase di liquidazione ex art. 2487, lett. c), c.c., essendo sufficiente che oltre alla loro nomina provveda anche all’indicazione, se più di uno, delle regole di funzionamento dell’organo pluripersonale e dei poteri di rappresentanza. In tale ipotesi i liquidatori avranno i più ampi poteri, compresi quelli di porre in essere gli atti di cui alla lett. c) dell’art. 2487 c.c.
Norme collegate
Art. 2489Art. 2309Art. 2276Art. 2487Art. 2487-bisArt. 2310Art. 2278Art. 2275Art. 2491