Determinazione delle forme di amministrazione non collegiale
Triveneto · I.C.1 · 9-2004
Amministrazione e rappresentanza - Sistema di amministrazione
Massima
La previsione dell’atto costitutivo di affidare l’amministrazione congiuntamente o disgiuntamente agli amministratori anziché in forma collegiale ex art. 2475, comma 3, c.c., può anche non prevedere in concreto quale forma di amministrazione non collegiale viene adottata, congiunta o disgiunta, rimettendo tale determinazione alla decisione dei soci di nomina degli amministratori.
Norme collegate
Art. 2475Art. 2257Art. 2258