Diritti degli eredi in caso di intrasferibilità delle partecipazioni a causa di morte

Triveneto · I.I.14 · 9-2004

Azioni e quote - Diritti particolari del socio

Massima

Nel caso in cui l’atto costitutivo ponga condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono il trasferimento a causa di morte della partecipazione di un socio deceduto, agli eredi di detto socio non viene attribuita la qualità di soci. Pertanto ai medesimi non compete una facoltà di recesso in senso tecnico, come letteralmente proposto dall’art. 2469, comma 2, c.c., bensì il diritto alla liquidazione della partecipazione secondo le modalità previste per il recesso.

Norme collegate

Art. 2469Art. 2473

Massime collegate (6)