Diritto di voto del socio titolare contemporaneamente di azioni interamente liberate e di azioni in mora con i versamenti

Triveneto · H.B.34 · 9-2009

Assemblea e decisioni dei soci - Intervento

Massima

La disposizione di cui al comma 4 dell’art. 2344 c.c., in base alla quale il socio in mora con i versamenti non può esercitare il diritto di voto, deve essere interpretata nel senso che tale diritto è sospeso unicamente per le azioni in mora e non anche per le eventuali ulteriori azioni interamente liberate di titolarità del medesimo socio.

Motivazione

L’orientamento in commento è volto a risolvere la questione se ad un socio in mora con i versamenti sia inibito il diritto di voto per le totalità delle azioni possedute, ovvero per le sole azioni per le quali sia in mora.

Il dubbio è generato dalla disposizione contenuta nell’art. 2344, comma 4, c.c., la quale, nell’imporre la sospensione, prevede che sia privato del voto il “socio in mora con i versamenti” e non “le azioni non liberate nei termini”, evocando in tal modo una sanzione al soggetto “socio”, svincolata dall’eventuale composizione mista del pacchetto azionario da esso detenuto: azioni liberate, azioni non liberate per le quali non siano ancora stati chiamati i versamenti residui, azioni in mora.

Nell’orientamento si afferma che il socio in mora con i versamenti conserva il diritto di voto per le azioni non in mora eventualmente detenute.

Tale interpretazione, oltre a risultare coerente con il sistema, trova giustificazione nella circostanza che la società non ha alcuna possibilità di verificare che un determinato socio sia titolare di azioni diverse, e ulteriori, rispetto a quelle che ha esibito, o depositato, al fine di essere legittimato all’intervento in assemblea (posto che le risultanze del libro soci sono irrilevanti allo scopo ai sensi dell’art. 2370 c.c.).

L’esibizione delle azioni recanti una serie continua di girate al presidente dell’assemblea, o se statutariamente previsto, il loro preventivo deposito per legittimare la partecipazione all’assemblea, rappresentano, infatti, un prius rispetto all’aggiornamento del libro soci (art. 2370, comma 3, c.c.).

Che la sanzione della sospensione del voto sia riferita non tanto alla persona del socio inadempiente, quanto alle azioni non liberate, è anche comprovato dal fatto che in analoghe ipotesi il legislatore è intervenuto disponendo la sospensione con riferimento alla sola porzione di titoli per la quale l’inadempimento si sia verificato, al fine di neutralizzarne gli effetti, si pensi all’ipotesi delle azioni conferite in patti parasociali non dichiarati (art. 2341 ter, comma 2, c.c.) e a quelle di sospensione del voto previste dal T.U.F. per i casi di inadempimento dei vari obblighi di comunicazione in esso previsti.

Se è poi vero che il procedimento previsto dall’art. 2344 c.c. è finalizzato a restituire al capitale la consistenza originariamente garantita dai soci — determinando l’estinzione dell’obbligo a conferire rimasto inadempiuto o la sostituzione del soggetto che quell’obbligo aveva originariamente assunto in sede di sottoscrizione — è ragionevole concludere che la sospensione del diritto di voto sia da riferire soltanto alle azioni per le quali l’inadempimento si è verificato.

Del resto, la ratio stessa dell’art. 2344 c.c., ispirata alla ricostituzione dell’effettività del capitale sociale piuttosto che alla punizione del socio inadempiente, postula sì la necessità di riequilibrare il potere decisionale dei soci in seguito alla costituzione in mora di uno di essi, e in misura pari alla mancata copertura del capitale, ma non sembra però giustificare la sospensione del voto inerente alle azioni già liberate eventualmente in possesso del socio che, in ipotesi, ometta di eseguire i conferimenti promessi in sede di aumento del capitale.

Per quanto sopra deve dunque ritenersi che il diritto di voto, in caso di mora nei versamenti, è sospeso per le sole azioni per le quali il socio sia inadempiente nella loro liberazione.

A tal proposito è opportuno segnalare che l’inadempimento può essere riferito solo ad una parte delle azioni possedute da uno stesso socio, non soltanto quando sia relativo, ad esempio, ad azioni emesse in occasione di un aumento di capitale, ma anche quando, e nella misura in cui, il socio, in virtù del principio di autonomia delle azioni (che consiste nella spersonalizzazione della partecipazione rispetto al suo titolare), abbia espressamente imputato un determinato versamento alla liberazione di alcune soltanto delle azioni in suo possesso.

Norme collegate

Art. 2344Art. 2368Art. 2370

Massime collegate (4)