Diritto di voto del socio titolare di una partecipazione interamente liberata che incrementi la medesima con una quota per la quale venga messo in mora con i versamenti
Triveneto · I.B.25 · 9-2009
Assemblea e decisioni dei soci - Quorum
Massima
La disposizione di cui al comma 4 dell’art. 2466 c.c., in base alla quale il socio in mora con i versamenti non può partecipare alle decisioni dei soci, deve essere interpretata nel senso che tale diritto è sospeso per l’intera partecipazione, anche nel caso che la stessa sia stata inizialmente liberata integralmente e successivamente incrementata con una quota per la quale si sia verificata la mora nei versamenti.
Motivazione
L’orientamento in commento è volto a risolvere la questione se ad un socio in mora con i versamenti sia inibito il diritto di partecipare alle decisioni dei soci per l’intera partecipazione posseduta, ovvero per la sola parte di detta partecipazione per la quale sia imputabile una mora.
Si pensi ad un socio che liberi interamente la partecipazione sottoscritta in sede di costituzione della società, e successivamente non provveda a versare nei termini i versamenti richiesti sull’incremento di detta partecipazione sottoscritto in sede di un aumento di capitale.
Nell’orientamento si afferma che il socio in mora con i versamenti perde il diritto di partecipare alle decisioni per l’intera partecipazione detenuta.
Tale convincimento trae origine dalla circostanza che la quota di partecipazione di srl è una quota unitaria e non la somma di tante quote di partecipazione, pertanto non è concettualmente ipotizzabile la coesistenza in capo ad un medesimo socio di una quota di partecipazione in regola con i versamenti e di una “diversa” quota non in regola.
Il considerare che il diritto del socio in mora con i versamenti di partecipare alle decisioni dei soci sia sospeso per l’intera partecipazione appare, dunque, come l’applicazione più ragionevole del principio dell’unitarietà e unicità della partecipazione quale elemento caratterizzante l’intera disciplina delle srl e con il connesso divieto di “incorporazione” delle partecipazioni in azioni.
Ciascun socio di srl è titolare - sia in sede di costituzione della società sia all’atto della sottoscrizione di nuove quote di partecipazione rivenienti da un aumento di capitale - di un’unica e sola partecipazione, e mai di una pluralità di quote.
I diritti sociali (amministrativi e patrimoniali) si computano in base al valore unitario e assoluto della partecipazione, essendo stato abrogato dalla riforma il meccanismo di voto basato sul valore minimo di ciascuna quota e suoi eventuali multipli.
Anche il voto - al pari della partecipazione - è dunque, nella sostanza, unitario e va esercitato unitariamente, con la conseguenza ulteriore che a differenza di quanto consentito nella spa - dovrebbe ritenersi illegittima l’ipotesi di voto disgiunto o frazionario da parte del socio.