Disciplina delle s.t.p. prima dell’entrata in vigore del regolamento interministeriale
Triveneto · Q.A.1 · 9-2012
Atto costitutivo - Aspetti formali
Massima
Ai sensi del comma 4, lett. c) dell’art. 10 della legge n. 183/2011, l’atto costitutivo delle s.t.p. deve obbligatoriamente prevedere i criteri e le modalità affinché l’esecuzione dell’incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per la prestazione professionale richiesta.
La disciplina statutaria sul punto non è però rimessa alla discrezionalità dei soci ma deve essere conformata a quanto sarà disciplinato dal regolamento interministeriale previsto dal successivo comma 10 del medesimo art. 10 della legge. n. 183/2011. Stante quanto sopra si ritiene che non sia possibile formare un atto costitutivo di s.t.p. conforme al modello legale fino a quando non sarà emanato il regolamento interministeriale.
Motivazione
L’Orientamento, di natura transitoria, ha affrontato il problema che si era posto agli operatori giuridici nelle immediatezze dell’entrata in vigore della legge n. 183/2011 circa la possibilità di procedere fin da subito alla costituzione di s.t.p. con le caratteristiche previste dall’art. 10 di detta legge.
In considerazione della tecnica normativa seguita dal Legislatore, che ha rimesso all’autonomia statutaria, nell’ambito del tipo prescelto, la disciplina dei fondamentali momenti organizzativi e funzionali della s.t.p., nel rispetto della legge e del regolamento di attuazione, presupposto necessario per procedere alla sua costituzione è apparsa essere l’emanazione del Regolamento (poi intervenuta con il D.M. 8 febbraio 2013 n. 34, entrato in vigore il 21 aprile 2013). Infatti, l’autonomia statutaria non può operare una efficace relatio ad un provvedimento regolamentare non ancora emanato, venendo in tal caso a mancare la volontà contrattuale ed organizzativa dei soci chiamata dal Legislatore a disciplinare le materie espressamente indicate, per difetto del requisito di conoscenza e consapevolezza della disciplina normativa di secondo grado.
Un’eventuale relatio statutaria all’emanando decreto avrebbe natura chiaramente “sostanziale” svuotando del tutto la rilevanza della volontà dei soci contraenti.